Sostituzione dell'art. 28-sexies (Contributo in capitale a fondo perduto) della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, aggiunto dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33.(GU n.11 del 18-3-1995)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. L'art. 28-sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, come aggiunto dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33, e' sostituito dal seguente: "Art. 28-sexies Contributi in capitale a fondo perduto 1. I contributi in capitale a fondo perduto sono disposti per: a) il finanziamento di opere ed impianti; b) la sottoscrizione del capitale di societa' di intervento costituite per la realizzazione e la gestione di opere ed impianti. 2. L'ammontare dei contributi di cui al primo comma, lettera a) e' commisurato al valore delle opere ammesse a contributo e non puo' superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile. 3. Il limite percentuale di cui al secondo comma non si applica: a) ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti ed alle comunita' montane, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%; b) ai finanziamenti della Regione destinati alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di forestazione e, in generale, per le azioni previste della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, cosi' come modificata ed integrata dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80" La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 22 aprile 1994 GHILARDOTTI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 marzo 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 14 aprile 1994 prot. n. 22702/680).