Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico".(GU n.17 del 29-4-1995)
IL CONSIGLIO HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1987, n. 30 le parole "I cittadini residenti nei comuni della regione Marche che necessitano di trattamento radioterapico in strutture pubbliche hanno diritto:" sono sostituite con le parole "I cittadini residenti nei comuni della regione Marche che necessitano di trattamento radioterapico e chemioterapico, nonche' di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche hanno diritto:". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 27 dicembre 1994 RECCHI