REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1994, n. 9 

  Modifica  dell'articolo 6 dello Statuto dell'Ente Autonomo Fiera di
Roma di cui alla legge regionale del 23 dicembre 1982, n. 60.
(GU n.12 del 25-3-1995)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'articolo  6  dello  statuto dell'ente autonomo Fiera di Roma, di
cui alla legge regionale del 23 dicembre 1982, n. 60, e' abrogato  ed
e' sostituito dalla seguente dizione:
 
                              "Art. 6.
 
   1.  Il presidente dell'ente e' nominato con decreto del Presidente
della  Giunta  regionale,  su  conforme  deliberazione  della  Giunta
stessa.
   2.  Egli ha legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il
consiglio generale e la giunta esecutiva, dispone l'esecuzione  delle
deliberazioni  di  entrambi  gli  organi  amministrativi e provvede a
quanto  altro  necessario  per  assicurare  la   continuita'   e   la
regolarita' della gestione dell'ente.
   3.  E'  coadiuvato da due vice presidenti, che lo sostituiscono ad
ogni effetto, in caso di assenza od impedimento.
   4. In mancanza di delega le funzioni presidenziali sono esercitate
dal vice presidente piu' anziano  in  carica,  e,  in  caso  di  pari
anzianita' di carica, dal piu' anziano d'eta'.
   5.  I  vice  presidenti  sono  nominati con decreto del Presidente
della Giunta regionale, su proposta del consiglio generale tra i  cui
componenti devono essere scelti.
   5.  I  vice  presidenti  sono  nominati con decreto del Presidente
della Giunta regionale, su proposta del consiglio generale tra i  cui
componenti devono essere scelti.
   6.  Il  presidente  ed  i  vice  presidenti  durano  in carica tre
esercizi finanziari e possono essere confermati.
   7. Il consiglio generale dell'ente stabilira',  con  proprio  atto
deliberativo,  le  modalita'  e la determinazione delle indennita' di
carica".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
    Roma, 18 aprile 1994
 
                              PROIETTI
 
   Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 9 aprile
1994.