REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 100 

  Contributo  straordinario  al  Comune di Rosignano Marittimo per la
realizzazione di impianto di  selezione  e  compostaggio  di  rifiuti
solidi urbani.
(GU n.18 del 6-5-1995)

                       IL CONSlGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo Unico
 
   1. E' autorizzata  per  l'anno  1994  l'erogazione  al  Comune  di
Rosignano   Marittimo   di   un   contributo   straordinario   di  L.
1.000.000.000  finalizzato  alla   realizzazione   dell'impianto   di
selezione e compostaggio di rifiuti solidi urbani presso la discarica
di Scapigliato.
   2.  All'erogazione  del contributo provvede la Giunta regionale in
base  alle  necessita'   di   spesa   documentata   dal   comune   in
corrispondenza allo stato di avanzamento dei lavori.
   3. L'onere di cui al primo comma fara' carico al capitolo di spesa
che  si  istituisce  con  la  variazione di bilancio di cui al quarto
comma.
   4. Agli stati di previsione della spesa del bilancio corrente sono
apportate le seguenti variazioni per competenza e per cassa:
   (Omissis).
   5. ll contributo straordinario e' assoggettato  agli  obblighi  di
rendicontazione  stabiliti  dall'art.  25, comma 17, del D.L. 2 marzo
1989 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile  1989,
n.  144  e dall'art. 1, settimo comma del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 15 dicembre 1994
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  il  9
novembre  1994  ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 12
dicembre 1994.