REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 luglio 1994, n. 30 

 Disciplina della raccolta  dei  funghi  a  tutela  degli  ecosistemi
vegetali - semplificazione delle procedure.
(GU n.25 del 24-6-1995)

         (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
            Trentino-Alto Adige n. 35 del 2 agosto 1994)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 3894 del 18
luglio 1994;
 
                                Emana
il seguente regolamento:
 
  1. Nelle zone non interdette ai sensi degli articoli 2  e  3  della
legge  provinciale  19 giugno 1991, n. 18, la raccolta di funghi puo'
essere intrapresa,  nei  limiti  previsti  dall'art.  4  della  legge
provinciale   predetta,   immediatamente  dopo  la  presentazione  di
denuncia di inizio dell'attivita' stessa all'amministrazione comunale
competente per territorio da parte dei non residenti  sul  territorio
stesso.
  2.   La   denuncia  deve  indicare  le  personali  generalita'  del
denunciante, o, cumulativamente, dei richiedenti e  la  dichiarazione
della  sussistenza  dei  presupposti  e dei requisiti richiesti dalla
legge  provinciale  19  giugno  1991,  n.  18,  compreso   l'avvenuto
versamento, anche cumulativo, del diritto fisso pari a lire 5.000 per
giorno  di  raccolta  da  parte  del  denunciante  o per ciascuno dei
denuncianti non residenti sul territorio comunale.
  3.  La  prova  dell'avvenuto  versamento  di  cui  al  comma  2  e'
presentata  o trasmessa contestualmente alla denuncia di cui al comma
1. Il versamento in misura inesatta dell'importo dovuto non priva  la
denuncia   di   efficacia   autorizzativa,  fatto  salvo  il  diritto
dell'amministrazione   comunale   competente   di   provvedere   alla
riscossione di eventuali differenze o conguagli, nonche' di accessori
per interessi, soprattasse o maggiorazioni.
  4. All'atto della presentazione della denuncia, il responsabile del
provvedimento  rilascia  una  ricevuta  recante le indicazioni di cui
all'art. 14, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
  5. Per le denunce inviate a mezzo di plico raccomandato con  avviso
di  ricevimento,  la  ricevuta  di  cui  al  comma  4  e'  costituita
dall'avviso stesso debitamente  firmato  dall'impiegato  responsabile
del  procedimento  o  comunque  addetto  all'ufficio responsabile del
procedimento, che appone sull'avviso  anche  il  timbro  dell'ufficio
stesso.  Qualora  la  spedizione della denuncia non avvenga con plico
raccomandato  con  avviso  di  ricevimento,   il   responsabile   del
procedimento,   entro   tre   giorni  dal  ricevimento,  comunica  al
denunciante le indicazioni di cui all'art. 14, comma 3,  della  legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
  6.  Per la raccolta di funghi sul territorio comunale di residenza,
il possesso di un valido documento personale di riconoscimento  tiene
luogo  del  tesserino  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  della  legge
provinciale 19 giugno 1991, n. 18.
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare.
   Bolzano, 20 luglio 1994
               Il Presidente della Giunta provinciale
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1994
Registro n. 11, foglio n. 87 Rossler.