Modifica ed integrazione alla legge regionale 2 gennaio 1992, n. 1 recante "istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti".(GU n.38 del 23-9-1995)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 3 del 19 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Il termine di cui al comma 2, dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1992, n. 1, e' prorogato di un anno. 2. All'art. 7 della legge regionale 1/1992 e' aggiunto il seguente comma: "3. Gli enti che non siano ancora in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, possono, per particolari e motivate esigenze, essere iscritti provvisoriamente all'albo, fermo l'obbligo di adeguarsi entro il termine fissato dal comma 2". La presente legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 11 gennaio 1995 RECCHI