REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1995, n. 9 

 Modifica  ed integrazione alla legge regionale 2 gennaio 1992, n.  1
recante "istituzione degli  albi  regionali  degli  enti  gestori  di
strutture  per  la  riabilitazione  ed  il  reinserimento sociale dei
tossicodipendenti".
(GU n.38 del 23-9-1995)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 3
                        del 19 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il termine di cui al comma 2, dell'art. 7 della legge  regionale
2 gennaio 1992, n. 1, e' prorogato di un anno.
  2.  All'art. 7 della legge regionale 1/1992 e' aggiunto il seguente
comma:
  "3. Gli enti che non siano ancora in possesso dei requisiti di  cui
all'art.  4,  possono,  per  particolari  e motivate esigenze, essere
iscritti provvisoriamente  all'albo,  fermo  l'obbligo  di  adeguarsi
entro il termine fissato dal comma 2".
  La  presente  legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della
Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 11 gennaio 1995
                               RECCHI