Modifiche all'articolo 23 della L.R. 7 aprile 1988, n. 10 "Organizzazione turistica regionale"(GU n.40 del 7-10-1995)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 4 del 25 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Il comma 9 dell'articolo 23, della legge regionale 7 aprile 1988, n. 10 e' costituito dal seguente: "9. In sede di prima applicazione della presente legge i direttori delle APT sono nominati dalla giunta regionale tra il personale dei soppressi enti subregionali del turismo gia' inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale ai sensi dell'articolo 103 della legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31, cosi' come modificato dalla legge regionale 19 giugno 1987, n. 31. La nomina e' effettuata sulla base di una selezione per soli titoli rivolta a valutare la specifica professionalita' acquisita con riferimento al titolo di studio, all'anzianita' di servizio nelle carriere o qualifiche direttive, alle funzioni di responsabilita' negli enti soppressi dalla presente legge formalmente conseguite ed effettivamente svolte, nonche' ad eventuali altri titoli risultanti dalla documentazione esibita e che possono meglio definire la specifica professionalita' del candidato. Il posseso del diploma di laurea costituisce titolo di precedenza nella nomina". La presente legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 16 gennaio 1995 RECCHI