Norme di sanatoria relative alla rendicontazione prevista dall'art. 25, comma 17 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 convertito con legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo 1 gennaio 1990-1 marzo 1994(GU n.32 del 12-8-1995)
Titolo I
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 9 del 27 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. Per i contributi straordinari assegnati dalla Regione agli Enti locali, a decorrere dall'anno 1990 e fino al 31 dicembre 1993, l'obbligo di rendicontazione di cui al combinato disposto dell'art. 25, comma 17, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e dell'art. 1, comma 7 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si intende adempiuto quando sia pervenuta la rendicontazione prevista da leggi regionali o regolamenti comunitari istitutivi dei contributi medesimi, entro i termini e con le modalita' previsti dalle stesse leggi o regolamenti. 2. Per i contributi di cui al precedente comma qualora le leggi o i regolamenti istitutivi non prevedano un termine per la rendicontazione, tale obbligo si intende adempiuto quando la rendicontazione sia pervenuta entro il 1 marzo 1994. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 20 Gennaio 1995 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 14 dicembre 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 16 gennaio 1995.