Modifica del regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro delle scuole dell'infanzia equiparate, emanato con D.P.G.P. n. 11-64/Leg. del 17 luglio 1992(GU n.28 del 15-7-1995)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 6 dicembre 1994) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9456 del 13 luglio 1992 con la quale e' stato approvato il nuovo regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole provinciali dell'infanzia equiparate; Visto il proprio precedente decreto del 17 luglio 1992,n. 11-64/Leg., registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 44, foglio n. 40, con il quale e stato emanato il sopraccitato regolamento; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 12940 del 13 ottobre 1994, con la quale e' stato modificato il regolamento in oggetto, prevedendo la sostituzione dell'articolo 7 con il seguente nuovo articolo: "Art. 7. Personale supplementare 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 9 del Testo Unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento, la scuola equiparata dell'infanzia potra' essere dotata di personale insegnante supplementare, anche con contratto a tempo parziale. 2. Per i casi individuati a norma dell'art. 9 del T.U. gia' citato e come tali riconosciuti dal Piano annuale di cui all'art. 33 del medesimo T.U., lo stesso dovra' prevedere che tale personale supplementare e assunto con contratto a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi l'assunzione avverra' a tempo determinato nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, fermo restando che nei periodi di assenza - per qualsiasi motivo - del bambino, l'insegnante supplementare viene utilizzata nella scuola medesima anche per supplenze purche' contenute nel periodo di assenza del bambino medesimo. 3. Per le assunzioni a tempo determinato il contratto ha durata fino al 31 luglio dell'anno successivo; in ogni caso nella stipula del contratto dovranno essere rispettate le condizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 affinche' lo stesso non si reputi a tempo indeterminato". Visto l'art. 53 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; Decreta: di approvare la modificazione del regolamento in oggetto, emanato con decreto del 17 luglio 1992, n. 11-64/Leg., registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 44, foglio n. 40, prevedendo la sostituzione dell'art. 7 con il seguente nuovo articolo: "Art. 7. Personale supplementare 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 9 del Testo Unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento, la scuola equiparata dell'infanzia potra' essere dotata di personale insegnante supplementare, anche con contratto a tempo parziale 2. Per i casi individuati a norma dell'art. 9 del T.U. gia' citato e come tali riconosciuti dal Piano annuale di cui all'art. 33 del medesimo T.U., lo stesso dovra' prevedere che tale personale supplementare e assunto con contratto a tempo determinato; in tutti gli altri casi l'assunzione avverra' a tempo determinato nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, fermo restando che nei periodi di assenza - per qualsiasi motivo - del bambino, l'insegnante supplementare viene utilizzata nella scuola medesima anche per supplenze purche' contenute nel periodo di assenza del bambino medesimo. 3. Per le assunzioni a tempo determinato il contratto ha durata fino al 31 luglio dell'anno successivo; in ogni caso nella stipula del contratto dovranno essere rispettate le condizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 affinche' lo stesso non si reputi a tempo indeterminato". ll presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Trento, 24 ottobre 1994 Il Presidente della Giunta provinciale ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 novembre 1994 Registro n. 3, foglio 193 - Raeli