REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 ottobre 1994, n. 1412 

 Modifica  del  regolamento  concernente  il  contratto  tipo  per la
disciplina  del  rapporto  di  lavoro  delle   scuole   dell'infanzia
equiparate, emanato con D.P.G.P. n. 11-64/Leg. del 17 luglio 1992
(GU n.28 del 15-7-1995)

         (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
           Trentino-Alto Adige n. 55 del 6 dicembre 1994)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 9456 del 13
luglio 1992 con la quale e'  stato  approvato  il  nuovo  regolamento
concernente  il  contratto  tipo  per  la  disciplina del rapporto di
lavoro  del  personale   delle   scuole   provinciali   dell'infanzia
equiparate;
  Visto   il   proprio  precedente  decreto  del  17  luglio  1992,n.
11-64/Leg., registrato alla  Corte  dei  conti  il  31  luglio  1992,
registro  n.  44,  foglio  n.  40,  con  il  quale e stato emanato il
sopraccitato regolamento;
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  12940  del  13
ottobre  1994,  con  la  quale  e' stato modificato il regolamento in
oggetto, prevedendo la sostituzione dell'articolo 7 con  il  seguente
nuovo articolo:
 
                              "Art. 7.
                       Personale supplementare
 
  1.  Per  il  raggiungimento  delle  finalita' di cui all'art. 9 del
Testo Unico delle leggi provinciali concernenti  l'ordinamento  della
scuola  dell'infanzia  della  Provincia Autonoma di Trento, la scuola
equiparata dell'infanzia potra' essere dotata di personale insegnante
supplementare, anche con contratto a tempo parziale.
  2.  Per i casi individuati a norma dell'art. 9 del T.U. gia' citato
e come tali riconosciuti dal Piano annuale di  cui  all'art.  33  del
medesimo   T.U.,  lo  stesso  dovra'  prevedere  che  tale  personale
supplementare e assunto con contratto a tempo indeterminato; in tutti
gli altri casi l'assunzione avverra' a tempo determinato nei limiti e
secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, fermo  restando
che  nei  periodi  di  assenza  - per qualsiasi motivo - del bambino,
l'insegnante supplementare viene  utilizzata  nella  scuola  medesima
anche  per  supplenze  purche'  contenute  nel periodo di assenza del
bambino medesimo.
  3. Per le assunzioni a tempo determinato  il  contratto  ha  durata
fino  al  31  luglio dell'anno successivo; in ogni caso nella stipula
del contratto dovranno essere rispettate le condizioni previste dagli
articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 affinche' lo stesso
non si reputi a tempo indeterminato".
  Visto l'art. 53 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
 
                              Decreta:
 
  di approvare la modificazione del regolamento in  oggetto,  emanato
con  decreto del 17 luglio 1992, n. 11-64/Leg., registrato alla Corte
dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 44, foglio n. 40, prevedendo
la sostituzione dell'art. 7 con il seguente nuovo articolo:
 
                              "Art. 7.
                       Personale supplementare
 
  1. Per il raggiungimento delle finalita'  di  cui  all'art.  9  del
Testo  Unico  delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento della
scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di  Trento,  la  scuola
equiparata dell'infanzia potra' essere dotata di personale insegnante
supplementare, anche con contratto a tempo parziale
  2.  Per i casi individuati a norma dell'art. 9 del T.U. gia' citato
e come tali riconosciuti dal Piano annuale di  cui  all'art.  33  del
medesimo   T.U.,  lo  stesso  dovra'  prevedere  che  tale  personale
supplementare e assunto con contratto a tempo determinato;  in  tutti
gli altri casi l'assunzione avverra' a tempo determinato nei limiti e
secondo  i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, fermo restando
che nei periodi di assenza - per  qualsiasi  motivo  -  del  bambino,
l'insegnante  supplementare  viene  utilizzata  nella scuola medesima
anche per supplenze purche' contenute  nel  periodo  di  assenza  del
bambino medesimo.
  3.  Per  le  assunzioni  a tempo determinato il contratto ha durata
fino al 31 luglio dell'anno successivo; in ogni  caso  nella  stipula
del contratto dovranno essere rispettate le condizioni previste dagli
articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 affinche' lo stesso
non si reputi a tempo indeterminato".
  ll presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
   Trento, 24 ottobre 1994
       Il Presidente della Giunta provinciale
ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 novembre 1994
Registro n. 3, foglio 193 - Raeli