Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9(GU n.37 del 16-9-1995)
TITOLO I
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 9 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art 1. 1. Le funzioni amministrative esercitate mediante l'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate concordata ai sensi degli artt. 8 e 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e regolate dalle Leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9 della Regione Emilia-Romagna; 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24 della Regione Lombardia; 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7 della Regione Veneto; 3 settembre 1981, n. 40 della Regione Piemonte, sono disciplinate da una apposita convenzione. 2. Alla data della sottoscrizione della convenzione sono abrogate le Leggi regionali 15/80 e 9/82 richiamate. al comma 1 emanate dalla Regione Emilia-Romagna e cessano di avere efficacia le convenzioni da esse approvate. La stessa convenzione puo' ridefinire, con decorrenza dal 10 gennaio 1993, i meccanismi di riparto fra le Regioni degli oneri derivanti dalla gestione delle funzioni e delle attivita'. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 7 marzo 1995 PIER LUIGI BERSANI