REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 12 

 Integrazione  all'art.  1 della L.R. 8 settembre 1981, n. 36. "Piano
poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo
studio universitario"
(GU n.37 del 16-9-1995)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                       n. 32 del 9 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELlA GIUNTA REGIONALE
                               Promuga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Dopo  il secondo comma dell'art. 1 della L.R. 8 settembre 1981,
11. 36, sono inseriti i seguenti:
  "La  Regione  e'  autorizzata  a  finanziare  interventi  anche  su
strutture  di proprieta' di enti, societa', associazioni e fondazioni
sulla base del vincolo di destinazione delle strutture a servizi  per
studenti.
  La  durata  del  vincolo di destinazione e' stabilita dal Consiglio
regionale entro un limite minimo di cinque anni e massimo  di  trenta
anni,  sulla  base  della natura dell'intervento e dell'importo della
spesa.".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 7 marzo 1995
                         PIER LUIGI BERSANI