REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1995, n. 13 

 Proroga  del  termine  di  cui  all'art.  8,  comma 2, della L.R. 21
dicembre 1992, n. 58 "Norme  in  materia  di  vigilanza  e  controllo
igienico, sanitario ed annonario dei prodotti ittici"
(GU n.37 del 16-9-1995)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13
                        del 9 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                           Articolo Unico
                 Modificazioni all'art. 8, comma 2,
                 della L.R. 21 dicembre 1992, n. 58
 
  Il termine di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. 21 dicembre 1992,
n.  58 "Norme in materia di vigilanza e controllo igienico, sanitario
ed annonario dei prodotti ittici", modificata con  L.R.  30  dicembre
1993, n. 105, e' prorogato al 31 maggio 1995.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ai sensi dell' art. 28
dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra  in  vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 1 febbraio 1995
                               FRATINI
             Incaricato con DPGR 18 giugno 1993, n. 340
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 28
dicembre 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo  il  24
gennaio 1995.