Modificazioni alla L.R. 11 agosto 1993, n. 60 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti"(GU n.37 del 16-9-1995)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del 9 febbraio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo Unico Modificazioni all'art. 10 della L.R. 11 agosto 1993, n. 60 1. Il comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 11 agosto 1993, n. 60, e' sostituito dal seguente: "1. I soggetti che alla data di pubblicazione della presente legge gestiscono attivita' di trasporto sanitario sono tenuti a richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 entro il 30 giugno 1996". 2. Il comma 4 dell'articolo 10 della L.R. 11 agosto 1993, n. 60, e' sostituito dal seguente: "4. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti specifici, di cui alla tabella 1 prevista ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), relativamente al personale non medico con specifico addestramento nell'attivita' di primo soccorso gia' in servizio alla data del 28 febbraio 1995 presso le organizzazioni del volontariato, le stesse notificano entro il termine perentorio del 30 giugno 1995 alla unita' sanitaria locale competente per territorio i nominativi dei volontari in possesso di attestato di frequenza e superamento di apposito corso svolto dalle associazioni medesime". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 1 febbraio 1995 FRATINI Incaricato con DPGR 18/6/1993, n. 340 La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 dicembre 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 25 gennaio 1995.