Modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio(GU n.45 del 11-11-1995)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 10 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al primo comma dell'art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14, le parole "deve risultare pari al 25 per cento" sono sostituite con le seguenti "deve essere compresa tra il 24 e il 25 per cento". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, addi' 30 marzo 1995 CARNIERI