REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 18 

Modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per
la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e per il prelievo
venatorio
(GU n.45 del 11-11-1995)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19
                         del 10 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Al primo comma dell'art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14, le
parole  "deve  risultare pari al 25 per cento" sono sostituite con le
seguenti "deve essere compresa tra il 24 e il 25 per cento".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Data a Perugia, addi' 30 marzo 1995
                              CARNIERI