REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 16 

 Modifica  dell'art.  36  della  legge regionale 8 maggio 1985, n. 54
"Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico  locale"
(GU n.43 del 28-10-1995)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 30
                         del 4 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il primo comma dell'art. 36 della legge regionale 8 maggio 1985,
n. 54 "Organizzazione dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale",
viene cosi' sostituito:
  "Per il rinnovo, la ristrutturazione e il potenziamento dei servizi
di  trasporto pubblico locale disciplinati dalla presente legge, sono
concessi contributi in conto investimenti sulle spese di investimento
sostenute dagli esercenti i servizi stessi. Sono inoltre  beneficiari
di   contributi   gli   Enti  locali  concedenti,  proprietari  delle
immobilizzazioni materiali utilizzate per l'esercizio di  servizi  di
trasporto pubblico".
  La  presente  legge  sara' pubblicata nel Bolletino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 30 marzo 1995
                               BOTTIN