Modifica dell'art. 36 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 "Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale"(GU n.43 del 28-10-1995)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 30 del 4 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 36 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 "Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale", viene cosi' sostituito: "Per il rinnovo, la ristrutturazione e il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale disciplinati dalla presente legge, sono concessi contributi in conto investimenti sulle spese di investimento sostenute dagli esercenti i servizi stessi. Sono inoltre beneficiari di contributi gli Enti locali concedenti, proprietari delle immobilizzazioni materiali utilizzate per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico". La presente legge sara' pubblicata nel Bolletino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 30 marzo 1995 BOTTIN