REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 23 

  Legge  regionale  n.  3  del  28 febbraio 1995, recante: "Delega ai
comuni ealle province  in  materia  di  rilascio  dell'autorizzazione
paesistica   ai  sensi  delle  leggi  n.  1497/1939  e  n.  431/1985.
Abrogazione  delle  leggi  regionali  n.  41/1986  e   n.   16/1989".
Interpretazione  antentica dell'art. 4, comma 1 della legge regionale
n. 3/1995
(GU n.47 del 25-11-1995)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 46
                         del 26 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  L'espressione  "non ancora definite" riportata all'art. 4, comma 1)
della legge regionale del 28 febbraio 1995, n. 3, deve intendersi nel
senso che le autorizzazioni paesistiche la cui  istruzione  e'  stata
completata  dall'assessorato  competente  e  trasmessa  al presidente
della Giunta regionale per l'emissione  del  relativo  decreto  prima
dell'entrata  in  vigore della citata legge regionale n. 3/1995, sono
definite ai sensi della normativa previgente.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
   Catanzaro, 19 aprile 1995
                               VERALDI