REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1995, n. 13 

 Modifiche  all'art.  2  della  legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8
(Integrazioni al testo unico delle leggi sulla  pesca  approvato  con
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni)
(GU n.43 del 28-10-1995)

Capo I

NORME GENERALI

                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
            della regione Liguria n. 6 del 22 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                           Articolo unico
 
  1. Nell'art. 2 comma 1 della legge regionale 24 gennaio 1975, n.  8
le  parole  "trote di tutte le varieta'" sono sostituite dalle parole
"trote di specie autoctone".
  2. Nell'art. 2 comma 2 della legge regionale citata dopo la  parola
"salmonidi" sono aggiunte le parole "di cui al comma 1".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
   Data a Genova, addi' 24 febbraio 1995
                                MORI