Modifiche all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8 (Integrazioni al testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni)(GU n.43 del 28-10-1995)
Capo I
NORME GENERALI
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 6 del 22 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Articolo unico 1. Nell'art. 2 comma 1 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8 le parole "trote di tutte le varieta'" sono sostituite dalle parole "trote di specie autoctone". 2. Nell'art. 2 comma 2 della legge regionale citata dopo la parola "salmonidi" sono aggiunte le parole "di cui al comma 1". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addi' 24 febbraio 1995 MORI