Integrazione alla L.R. 7 novembre 1994, n. 81(GU n.5 del 10-2-1996)
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29-ter del 18 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Articolo unico Le funzioni amministrative e le attivita' di diritto privato, attribuite dalla legge regionali alla Giunta e al suo Presidente, devono di norma intendersi ripartite tra gli stessi ed i dirigenti regionali, ai sensi della L.R. 7 novembre 1994, n. 81, a meno che, per i termini rafforzativi usati, le predette funzioni e attivita' non debbano ritenersi chiaranente escluse dal predetto riparto. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 12 aprile 1995 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 6 marzo 1995 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 6 aprile 1995.