REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 56 

Integrazione alla L.R. 7 novembre 1994, n. 81
(GU n.5 del 10-2-1996)

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29-ter
                         del 18 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  Le funzioni amministrative  e  le  attivita'  di  diritto  privato,
attribuite  dalla  legge  regionali  alla Giunta e al suo Presidente,
devono di norma intendersi ripartite tra gli stessi  ed  i  dirigenti
regionali,  ai  sensi  della L.R. 7 novembre 1994, n. 81, a meno che,
per i termini rafforzativi usati, le predette  funzioni  e  attivita'
non debbano ritenersi chiaranente escluse dal predetto riparto.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 12 aprile 1995
                                CHITI
  La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 6
marzo 1995 ed e' stata vistata  dal  Commissario  del  Governo  il  6
aprile 1995.