REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 47 

Interpretazione  autentica  dell'art. 1 comma 1 della L.R. 8 novembre
1994, n. 84 (Rilascio delle autorizzazioni su aree pubbliche di  tipo
c) nel periodo transitorio)
(GU n.6 del 17-2-1996)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11
                         del 12 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  L'art.  1,  comma  1  della  legge regionale 8 novembre 1994, n. 84
concernente "Rilascio delle autorizzazioni su aree pubbliche di  tipo
c)  nel  periodo  transitorio", va inteso nel senso che per "apposita
commissione" ci si riferisce alla Commissione Comunale di  cui  al  1
comma  dell'art.  4  della  legge 28 marzo 1991, n. 112, nominata dal
Sindaco dei Comuni con popolazione residente non inferiore  a  10.000
abitanti  ed  alla  Commissione  Provinciale  di cui al 2 comma dello
stesso articolo, nominata dal Presidente della Giunta Regionale per i
comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti.
  All'articolo 1, lett. a) della L.R. 8  novembre  1994,  n.  84,  le
parole "comma e" sono sostituite dalle parole "comma 2".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 13 aprile 1995.
                              DEL COLLE