REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1995, n. 6 

 Modifica del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 giugno
1990, n. 73, concernente: Disposizioni finanziarie per  la  redazione
del  bilancio  di  previsione  della  Regione  Lazio  per l'esercizio
finanziario 1990
(GU n.45 del 11-11-1995)

    (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 9
                         del 30 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1990,
n. 73 e' modificato dal seguente: "I lavori di completamento dovranno
essere   eseguiti   sotto   vigilanza    del    settore    decentrato
dell'Amministrazione  regionale  opere e lavori pubblici di Frosinone
ed  il  finanziamento  sara'  erogato  con  le   modalita'   previste
dall'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 10 marzo 1995
OSIO
  Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto il 27
febbraio 1995.