Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, recante "Disposizioni finanziarie per favorire l'attuazione del Piano regionale socio-assistenziale ed integrazioni e modifiche a normative del settore" come gia' sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, recante "Disposizioni in materia socio-assistenziale"(GU n.8 del 2-3-1996)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come gia' sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. Attribuzione di funzioni ai Comuni e gestione di servizi in regime di convenzione 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996 ai Comuni sono attribuite le funzioni gia' di competenza dei sottoindicati enti e sinora esercitate dall'Amministrazione regionale a seguito del trasferimento operato dall'articolo 3 del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70: a) Unione italiana ciechi (UIC); b) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS); c) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMI); d) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (ANFCDG); e) Ente nazionale assistenza alla gente di mare (ENAGM); f) Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). 2. Con effetto dal 1 gennaio 1996 per le prestazioni: a) assegno di incollocamento e assegno di incollocabilita' per i mutilati ed invalidi del lavoro; b) rieducazione fonetica e didattica per sordomuti; c) pagamento di rette di ricovero per invalidi del lavoro con grado di invalidita' non inferiore al 50 per cento; d) pagamento di rette di ricovero per sordomuti ultra sessantenni e sordomuti infrasessantenni, pensionati per invalidita', la Regione assicura ai Comuni, nei termini e con le modalita' indicati dalla Direzione regionale dell'assistenza sociale, la copertura dei relativi oneri; il finanziamento e' concesso ed erogato, all'inizio di ciascun anno, in percentuale pari al 50 per cento dell'importo assegnato per le medesime finalita' nell'anno precedente ed e' soggetto a conguaglio in base all'importo globale destinato agli enti in via definitiva. 3. Per la copertura degli oneri attinenti alle prestazioni diverse da quelle indicate dal comma 2, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare i contributi di cui all'articolo 4. 4. Le funzioni attribuite ai Comuni sono svolte nell'osservanza di uno specifico atto d'indirizzo e coordinamento deliberato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle sezioni regionali delle associazioni interessate; le domande degli aventi diritto sono inoltrate anche tramite le sezioni, aventi sede nella regione, delle associazioni medesime. 5. A decorrere dal 1996 le domande possono altresi' essere inoltrate, con le modalita' di cui sopra ed entro i termini previsti, all'ente cui spetta la gestione del servizio sociale di base, che provvede tempestivamente all'eventuale inoltro ai Comuni destinatari. 6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, le funzioni assistenziali ivi previste e restituite alla competenza delle Province sono esercitate in regime di convenzione con gli enti cui spetta la gestione dei servizi sociali di base, in conformita' a quanto gia' disposto dall'articolo 19, comma 6, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33; alle relative prestazioni sono destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'aumento progressivo delle percentuali di incremento annuale dei trasferimenti erariali.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione. Data a Trieste, addi' 17 luglio 1995 GUERRA