REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1995, n. 30 

Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n.
51, recante "Disposizioni finanziarie per favorire  l'attuazione  del
Piano  regionale  socio-assistenziale  ed  integrazioni e modifiche a
normative del settore" come gia'  sostituito  dall'articolo  1  della
legge  regionale  26  aprile  1995,  n.  20, recante "Disposizioni in
materia socio-assistenziale"
(GU n.8 del 2-3-1996)

                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'articolo  1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come
gia' sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1995,
n. 20, e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 1.
            Attribuzione di funzioni ai Comuni e gestione
                 di servizi in regime di convenzione
 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1996  ai  Comuni  sono  attribuite  le
funzioni   gia'   di  competenza  dei  sottoindicati  enti  e  sinora
esercitate dall'Amministrazione regionale a seguito del trasferimento
operato dall'articolo 3 del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70:
   a) Unione italiana ciechi (UIC);
   b) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza  dei  sordomuti
(ENS);
   c)  Associazione  nazionale  fra  mutilati  ed invalidi del lavoro
(ANMI);
   d)  Associazione nazionale famiglie caduti e  dispersi  in  guerra
(ANFCDG);
   e)  Ente nazionale assistenza alla gente di mare (ENAGM);
   f)    Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL).
  2. Con effetto dal 1 gennaio 1996 per le prestazioni:
   a)  assegno di incollocamento e assegno di incollocabilita' per  i
mutilati ed invalidi del lavoro;
   b)  rieducazione fonetica e didattica per sordomuti;
   c)  pagamento  di  rette  di  ricovero per invalidi del lavoro con
grado di invalidita' non inferiore al 50 per cento;
   d)  pagamento di rette di ricovero per sordomuti ultra sessantenni
e sordomuti infrasessantenni, pensionati per invalidita', la  Regione
assicura  ai  Comuni,  nei  termini e con le modalita' indicati dalla
Direzione  regionale  dell'assistenza  sociale,  la   copertura   dei
relativi  oneri;  il finanziamento e' concesso ed erogato, all'inizio
di ciascun anno, in percentuale pari al  50  per  cento  dell'importo
assegnato  per  le  medesime  finalita'  nell'anno  precedente  ed e'
soggetto a conguaglio in base all'importo globale destinato agli enti
in via definitiva.
  3. Per la copertura degli oneri attinenti alle prestazioni  diverse
da  quelle  indicate  dal  comma  2,  i  Comuni  sono  autorizzati ad
utilizzare i contributi di cui all'articolo 4.
  4. Le funzioni attribuite ai Comuni sono svolte nell'osservanza  di
uno  specifico  atto  d'indirizzo  e  coordinamento  deliberato dalla
Giunta regionale, previa consultazione delle sezioni regionali  delle
associazioni  interessate;  le  domande  degli  aventi  diritto  sono
inoltrate anche tramite le sezioni, aventi sede nella regione,  delle
associazioni medesime.
  5.  A  decorrere  dal  1996  le  domande  possono  altresi'  essere
inoltrate, con le modalita' di cui sopra ed entro i termini previsti,
all'ente cui spetta la gestione del servizio  sociale  di  base,  che
provvede tempestivamente all'eventuale inoltro ai Comuni destinatari.
  6.  Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 gennaio
1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18  marzo  1993,
n.  67,  le  funzioni  assistenziali  ivi  previste e restituite alla
competenza delle Province sono esercitate in  regime  di  convenzione
con  gli  enti cui spetta la gestione dei servizi sociali di base, in
conformita' a quanto gia' disposto dall'articolo 19, comma  6,  della
legge regionale 19 maggio 1988, n. 33; alle relative prestazioni sono
destinate   risorse  finanziarie  in  misura  almeno  pari  a  quelle
effettivamente impegnate nel 1990, con  l'aumento  progressivo  delle
percentuali di incremento annuale dei trasferimenti erariali.".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione.
   Data a Trieste, addi' 17 luglio 1995
                               GUERRA