REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 aprile 1995, n. 17 

Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative
agli invalidi di guerra,  di  servizio  e  categorie  assimilate  per
l'anno 1995
(GU n.9 del 9-3-1996)

      (Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 23 maggio 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1423 del 27 marzo
1995.
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Le  tariffe  per  l'erogazione  da parte delle Unita' Sanitarie
Locali delle prestazioni dovute nel corrente anno  agli  invalidi  di
guerra  o  di  servizio, ai sensi dell'articolo 57 terzo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 27 terzo  comma,  della
legge  provinciale  2  gennaio  1981, n. 1, e dell'articolo 46 quinto
comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono  stabilite
come segue:
   a) cure climatiche, soggiorni terapeutici:
    1)  lire 45.000 giornaliere (vitto e alloggio), per un massimo di
21 giorni di cura  all'anno  su  produzione  di  fattura  o  ricevuta
fiscale comprovante la spesa di alloggio sostenuta;
    2)  lire  21.000  (vitto)  su produzione di sola dichiarazione di
permanenza sul luogo di cura, rilasciata  dal  sindaco,  carabinieri,
Unita' Sanitaria Locale, ecc.;
   b)  contributo  acquisto  calzature di rivestimento delle protesi:
lire 114.000 annuali;
   c) assistenza odontostomatologica: aumento del 3% delle tariffe di
cui alla circolare n. 32 del 12 maggio 1978, della Direzione Generale
della disciolta ONIG e alle deliberazioni della Giunta provinciale n.
2834 del 24 maggio 1983, n. 2164 del 7 maggio 1984,  n.  2147  del  5
maggio 1986, n. 316 del 3 febbraio 1987, n. 689 del 15 febbraio 1988,
n.  922  del  20 febbraio 1989, n. 8836 del 29 dicembre 1989, n. 1244
del 18 marzo 1991, n. 91 del 20 gennaio 1992, n. 2089 del  26  aprile
1993 e n. 1427 del 21 marzo 1994;
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Bolzano, 27 aprile 1995
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti addi' 9 maggio 1995
Registro n. 3, foglio n. 4 - Marinaro