REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1995, n. 93 

Sottoscrizione di azioni della Fidi Toscana S.p.a.
(GU n.14 del 13-4-1996)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 67
                        del 2 novembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  giunta  regionale  e' autorizzata a sottoscrivere n. 35.000
azioni della Fidi Toscana S.p.a. al valore  nominale  di  L.  100.000
cadauna,  per  un  totale  di L. 3.500.000.000 per gli effetti di cui
all'art. 3 della legge regionale 5 giugno 1974  n.  32  e  successive
modificazioni e integrazioni.
  2.  Agli  oneri  di spesa di cui al precedente art. 1 si fa fronte,
per l'esercizio finanziario  1995,  con  la  seguente  variazione  di
bilancio  da apportare, per analogo importo, agli stati di previsione
della competenza e della cassa:
  (Omissis).
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art.  28  dello
statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 23 ottobre 1995
                                 CHITI
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 19
settembre 1995 ed e' stata vistata dal commissario del governo il  19
ottobre 1995.