PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1995 

  Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art.
51,  comma  1,  del  decreto legislativo n. 29/1993 - dei  testi  del
contratto    collettivo  nazionale  di  lavoro  del  personale    del
comparto    "Sanita'"    di  cui  all'articolo  7  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  30  dicembre  1993,  n.  593,
concordati  il  26  luglio  1995:  a)  tra l'ARAN e le confederazioni
sindacali  CGIL,  CISL,  UIL,  CIDA,  CONFEDIR  e  le  organizzazioni
sindacali  FP-CGIL,  CISL-FISOS,  UIL-SANITA';  b)  tra  l'ARAN  e le
confederazioni sindacali USPPI  e  CISAL;  c)  tra  l'ARAN    e    le
confederazioni    sindacali    CONFSAL,  CISNAL  e  le organizzazioni
sindacali  FIALS  per la Federazione Nazionale FIALS-CISAS/   SANITA'
e    CONFSAL/SANITA';    d) tra l'ARAN e la confederazione  sindacale
RDB/CUB e l'organizzazione sindacale RSU SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS.
  Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale del Servizio sanitario nazionale sottoscritto - a   seguito
dell'autorizzazione    del Governo - il 1 settembre 1995 tra l'ARAN e
le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA,  CONFEDIR,  CISAL,
USPPI, CONFSAL,  CISNAL  e  RDB/CUB  e  le  organizzazioni  sindacali
FP-CGIL,  CISLFISOS,  UIL-SANITA',  FIALS    per    la    Federazione
nazionale       FIALS-CISAS/SANITA'       e   CONFSAL/SANITA',    RSU
SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS.
(GU n.217 del 16-9-1995 - Suppl. Ordinario n. 111)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia  di  pubblico impiego a norma dell'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,  n.
144,  e  successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per
l'organizzazione   ed   il   funzionamento   dell'Agenzia   per    la
rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni";
 
Viste  le  Direttive  del  5  settembre  1994  e  del 1 febbraio 1995
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri  all'Agenzia  per
la  Rappresentanza  Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN),
previa "intesa"  con  le  Amministrazioni  regionali  espressa  dalla
Conferenza  dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di
Trento e di Bolzano, per il  personale  dipendente  dalle  Regioni  e
dagli   Enti   regionali,   e   dopo   aver   acquisito  il  "parere"
dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) e  dell'Unione
delle Province d'Italia (UPI);
 
Vista  la  legge  23  dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il
1995), ed in particolare l'articolo 2, comma  13,  con  il  quale  e'
stata  determinata  in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed
in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli  anni  1995,  1996  e
1997,  la  spesa  relativa  ai rinnovi contrattuali del personale dei
comparti degli "Enti Pubblici non Economici", delle "Regioni e  delle
Autonomie   Locali",  del  "Servizio  Sanitario  Nazionale"  e  delle
"Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione", ed e'  stato
previsto  che  le  "competenti  Amministrazioni  pubbliche provvedono
nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci";
 
Visti il Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 1 dicembre
1994 (S.O. n. 167 alla G.U. n. 298 del  22  dicembre  1994),  con  il
quale  si  e'  provveduto  alla  "Individuazione delle confederazioni
sindacali   e    delle    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa
per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del  personale
del  Comparto  "Sanita'",  di  cui  all'articolo  7  del  decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.
 
Vista  la lettera prot. 2921 del 31 luglio 1995, con la quale l'ARAN,
in attuazione degli articoli 51, comma 1 e 52, comma 3,  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29 e successive modificazioni ed
integrazioni,  ha  trasmesso,  ai  fini   dell'"autorizzazione   alla
sottoscrizione",   gli   identici   Testi  del  Contratto  collettivo
nazionale di lavoro del personale del Comparto "Sanita'",  concordati
il  26 luglio 1995: a) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL,
CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR  e  le  organizzazioni  sindacali  FP-CGIL,
CISL-FISOS,  UIL-SANITA'; b) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
USPPI e CISAL; c) tra l'ARAN e le confederazioni  sindacali  CONFSAL,
CISNAL  e  le  organizzazioni  sindacali  FIALS  per  la  Federazione
Nazionale FIALS-CISAS/SANITA' e CONFSAL/SANITA'; d) tra l'ARAN  e  la
confederazione  sindacale  RDB/CUB  e  l'organizzazione sindacale RSU
SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS.
 
Visti gli identici "Testi concordati" in precedenza indicati, i quali
sono stati inviati unitamente ad una  Relazione  tecnico-finanziaria,
corredata,  ai  sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3,
del  decreto  legislativo  n.  29/1993,   da   appositi   "Prospetti"
contenenti  "L'individuazione  del  personale  interessato, dei costi
unitari e degli oneri riflessi del  trattamento  economico  previsto,
nonche'   la  quantificazione  complessiva  della  spesa  diretta  ed
indiretta,  ivi   compresa   quella   rimessa   alla   contrattazione
decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale";
 
Visto  in  particolare,  l'articolo  2,  comma  1, dei predetti Testi
concordati, il quale prevede che "il presente contratto  concerne  il
periodo  1  gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed
e' valido dal 1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995  per  la  parte
economica"  e l'articolo 54 dei citati testi il quale prevede che "in
caso di accertamenti da parte del Ministero del  Tesoro  di  maggiori
oneri  del  contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie
possono richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri  ai
sensi  dell'articolo  52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993
al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico  impiego  e
che "qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto
a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di concordare la
proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione
dell'evoluzione totale o parziale, dello stesso.";
 
Visto  l'articolo  51,  comma  1,  del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, - come modificato dal decreto  legislativo  10  novembre
1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il
quale  prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione,
"il Governo, nei quindici giorni successivi, si  pronuncia  in  senso
positivo   o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi dei contratti collettivi  anche  decentrati  relativi  al
precedente  periodo  contrattuale  e della conformita' alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
 
Visto  il  citato  articolo  51,  comma 1, del decreto legislativo n.
29/1993, il quale prevede anche che "per quanto attiene ai  contratti
collettivi  riguardanti il personale dipendente dalle Regioni e dagli
Enti  regionali"  il  Governo,  ai  fini   dell'autorizzazione   alla
sottoscrizione,   "provvede  previa  intesa  con  le  amministrazioni
regionali, espressa dalla Conferenza dei Presidenti delle  Regioni  e
delle Province autonome di Trento e Bolzano";
 
Vista  la lettera del 31 luglio 1995, con la quale e' stata richiesta
l'"Intesa" della Conferenza dei  Presidenti  delle  Regioni  e  delle
Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, precisando che "tenuto
conto dei tempi ristrettissimi previsti  dalla  richiamata  normativa
caso  non  intervenga risposta entro la data del 3 agosto si riterra'
acquisita l'intesa";
 
Vista la lettera del 3 agosto 1995, con la quale  la  Conferenza  dei
Presidenti  delle  Regioni  e  delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano ha espresso l'"intesa";
 
Considerato che nella citata Direttiva del 5 settembre 1994 e'  stato
precisato  che "per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori
benefici  economici,  oltre  l'indennita'  di  vacanza   contrattuale
attribuita,  per  nove mensilita', a decorrere dal 1 aprile 1994, con
il Provvedimento del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  28
aprile  1994  (pubblicato  nella  G.U.  n.  143 del 21 giugno 1994) e
prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il  decreto  legge  27  luglio
1994,  n.  469"  e  che nella citata direttiva del 1 febbraio 1995 e'
stata definita, nell'ambito degli indicati stanziamenti di  cui  alla
legge  n.  725/1992  "la  distribuzione  delle  risorse tra i singoli
contratti collettivi riguardanti i diversi comparti di contrattazione
collettiva del pubblico  impiego  e  le  autonome  separate  aree  di
contrattazione  per  il personale con qualifica dirigenziale e per la
dirigenza medica e veterinaria", indicando, in particolare,  in  lire
887,36  miliardi  e  in  lire  1473,80 miliardi gli specifici importi
destinati, rispettivamente per gli anni 1995 e 1996, al  rinnovo  del
contratto  collettivo  nazionale di lavoro del personale del Comparto
Sanita', escluso il personale non medico con qualifica dirigenziale e
il personale della dirigenza medica e veterinar
 
Considerato  che  i  predetti  Testi  concordati  non  risultano   in
contrasto  con  le  citate  Direttive  del  5  settembre 1994 e del 1
febbraio 1995, impartite, a seguito  di  intesa  intervenuta  con  il
Ministro  del  Tesoro,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
all'ARAN, previa "intesa" espressa dalla  Conferenza  dei  Presidenti
delle  Regioni  e  delle Province autonome di Trento e Bolzano e dopo
avere acquisito il "parere" dell'ANCI e dell'UPI;
 
Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo
contrattuale  in  questione  e'  contenuta  entro  i   limiti   delle
disponibilita'  finanziarie  determinate  dalla  legge  n. 725/1994 e
dalla Direttiva del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal  modo  il
costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni
contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed
approvati dal Parlamento;
 
Considerato  che  i  predetti  Testi  concordati  sono coerenti con i
principi e gli  obiettivi  di  razionalizzazione  dell'organizzazione
delle  Amministrazioni  pubbliche e di revisione della disciplina del
rapporto di lavoro dei  pubblici  dipendenti  contenuti  nel  decreto
legislativo n. 29/1993;
 
Tenuto  conto  che  i  testi concordati in questione realizzano, come
indicato nelle citate Direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del
trattamento  economico   accessorio,   finalizzato,   attraverso   la
destinazione   di   buona   parte  delle  complessive  disponibilita'
finanziarie, a valorizzare  e  premiare  la  professionalita'  ed  il
maggiore  impegno dei dipendenti pubblici allo scopo di migliorare la
qualita' del lavoro e dei servizi,  collegando  tali  trattamenti  ad
obiettivi  di produttivita' da erogare, da parte dei dirigenti, sulla
base di criteri selettivi ben individuati e dopo aver  verificato  la
realizzazione dei risultati;
 
Tenuto  conto  che,  come indicato nelle predette Direttive, i citati
Testi concordati, nel rendere piu'  flessibile  l'organizzazione  del
lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle Amministrazioni
pubbliche,  contribuiscono, con una maggiore responsabilizzazione dei
dirigenti,   ad   accrescere   l'efficacia   e   l'efficienza   delle
Amministrazioni  pubbliche,  realizzando l'obiettivo di migliorare le
relazioni con l'utenza  con  la  contestuale  diminuzione  dei  costi
complessivi dei servizi pubblici;
 
Vista  l'autorizzazione  espressa  dal  Consiglio  dei Ministri nella
riunione del 4 agosto 1995;
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  26
gennaio  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22 del 27
gennaio 1995, con il quale il  Ministro  per  la  Funzione  Pubblica,
Consigliere  Franco  Frattini,  e'  stato  delegato a provvedere alla
"attuazione ... del decreto legislativo  3  febbraio  1993  n.  29  e
successive  modificazioni  e  integrazioni  ..." e ad "esercitare ...
ogni  altra  funzione  attribuita  dalle  vigenti  disposizioni   del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, relative a tutte le materie
che riguardano ... 1) Funzione Pubblica";
 
A nome del Governo
                              AUTORIZZA
ai sensi  dell'articolo  51,  comma  1,  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29  e  successive modificazioni ed integrazioni,
l'Agenzia   per   la   Rappresentanza   Negoziale   delle   Pubbliche
Amministrazioni  (ARAN)  alla sottoscrizione degli allegati Testi del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del  Comparto
"Sanita'",  di  cui  all'articolo  7  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n.  593,  concordati  il  26
luglio  1995: a) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL,
UIL,  CIDA,  CONFEDIR  e   le   organizzazioni   sindacali   FP-CGIL,
CISL-FISOS,  UIL-SANITA'; b) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
USPPI e CISAL; c) tra l'ARAN e le confederazioni  sindacali  CONFSAL,
CISNAL  e  le  organizzazioni  sindacali  FIALS  per  la  Federazione
Nazionale  FIALS-CISAS/SANITA'  e CONFSAL/SANITA'; d) tra l'ARAN e la
confederazione sindacale RDB/CUB  e  l'organizzazione  sindacale  RSU
SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS.
 
Ai  sensi  dell'articolo  51,  comma  2,  del  decreto  legislativo 3
febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni  e  integrazioni,  il
presente  Provvedimento  di autorizzazione sara' trasmesso alla Corte
dei Conti.
 
Roma, 4 agosto 1995
 
             p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
                Il Ministro per la Funzione Publica
                            FRATTINI
 
Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1995  Atti  di  Governo,
registro n. 96, foglio n. 4