PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1995
Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 - dei testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto "Sanita'" di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordati il 26 luglio 1995: a) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, CISL-FISOS, UIL-SANITA'; b) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali USPPI e CISAL; c) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CONFSAL, CISNAL e le organizzazioni sindacali FIALS per la Federazione Nazionale FIALS-CISAS/ SANITA' e CONFSAL/SANITA'; d) tra l'ARAN e la confederazione sindacale RDB/CUB e l'organizzazione sindacale RSU SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS. Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale sottoscritto - a seguito dell'autorizzazione del Governo - il 1 settembre 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CISAL, USPPI, CONFSAL, CISNAL e RDB/CUB e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, CISLFISOS, UIL-SANITA', FIALS per la Federazione nazionale FIALS-CISAS/SANITA' e CONFSAL/SANITA', RSU SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS.(GU n.217 del 16-9-1995 - Suppl. Ordinario n. 111)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni"; Viste le Direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), previa "intesa" con le Amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle Regioni e dagli Enti regionali, e dopo aver acquisito il "parere" dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI); Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'articolo 2, comma 13, con il quale e' stata determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli "Enti Pubblici non Economici", delle "Regioni e delle Autonomie Locali", del "Servizio Sanitario Nazionale" e delle "Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione", ed e' stato previsto che le "competenti Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci"; Visti il Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 1 dicembre 1994 (S.O. n. 167 alla G.U. n. 298 del 22 dicembre 1994), con il quale si e' provveduto alla "Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del personale del Comparto "Sanita'", di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593. Vista la lettera prot. 2921 del 31 luglio 1995, con la quale l'ARAN, in attuazione degli articoli 51, comma 1 e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", gli identici Testi del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto "Sanita'", concordati il 26 luglio 1995: a) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, CISL-FISOS, UIL-SANITA'; b) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali USPPI e CISAL; c) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CONFSAL, CISNAL e le organizzazioni sindacali FIALS per la Federazione Nazionale FIALS-CISAS/SANITA' e CONFSAL/SANITA'; d) tra l'ARAN e la confederazione sindacale RDB/CUB e l'organizzazione sindacale RSU SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS. Visti gli identici "Testi concordati" in precedenza indicati, i quali sono stati inviati unitamente ad una Relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi "Prospetti" contenenti "L'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale"; Visto in particolare, l'articolo 2, comma 1, dei predetti Testi concordati, il quale prevede che "il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica" e l'articolo 54 dei citati testi il quale prevede che "in caso di accertamenti da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego e che "qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione dell'evoluzione totale o parziale, dello stesso."; Visto l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Visto il citato articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che "per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle Regioni e dagli Enti regionali" il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, "provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano"; Vista la lettera del 31 luglio 1995, con la quale e' stata richiesta l'"Intesa" della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che "tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa caso non intervenga risposta entro la data del 3 agosto si riterra' acquisita l'intesa"; Vista la lettera del 3 agosto 1995, con la quale la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ha espresso l'"intesa"; Considerato che nella citata Direttiva del 5 settembre 1994 e' stato precisato che "per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennita' di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilita', a decorrere dal 1 aprile 1994, con il Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella G.U. n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreto legge 27 luglio 1994, n. 469" e che nella citata direttiva del 1 febbraio 1995 e' stata definita, nell'ambito degli indicati stanziamenti di cui alla legge n. 725/1992 "la distribuzione delle risorse tra i singoli contratti collettivi riguardanti i diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria", indicando, in particolare, in lire 887,36 miliardi e in lire 1473,80 miliardi gli specifici importi destinati, rispettivamente per gli anni 1995 e 1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto Sanita', escluso il personale non medico con qualifica dirigenziale e il personale della dirigenza medica e veterinar Considerato che i predetti Testi concordati non risultano in contrasto con le citate Direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del Tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa "intesa" espressa dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dopo avere acquisito il "parere" dell'ANCI e dell'UPI; Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo contrattuale in questione e' contenuta entro i limiti delle disponibilita' finanziarie determinate dalla legge n. 725/1994 e dalla Direttiva del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento; Considerato che i predetti Testi concordati sono coerenti con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993; Tenuto conto che i testi concordati in questione realizzano, come indicato nelle citate Direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del trattamento economico accessorio, finalizzato, attraverso la destinazione di buona parte delle complessive disponibilita' finanziarie, a valorizzare e premiare la professionalita' ed il maggiore impegno dei dipendenti pubblici allo scopo di migliorare la qualita' del lavoro e dei servizi, collegando tali trattamenti ad obiettivi di produttivita' da erogare, da parte dei dirigenti, sulla base di criteri selettivi ben individuati e dopo aver verificato la realizzazione dei risultati; Tenuto conto che, come indicato nelle predette Direttive, i citati Testi concordati, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle Amministrazioni pubbliche, contribuiscono, con una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti, ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle Amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo di migliorare le relazioni con l'utenza con la contestuale diminuzione dei costi complessivi dei servizi pubblici; Vista l'autorizzazione espressa dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 agosto 1995; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la Funzione Pubblica, Consigliere Franco Frattini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni ..." e ad "esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione Pubblica"; A nome del Governo AUTORIZZA ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione degli allegati Testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto "Sanita'", di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordati il 26 luglio 1995: a) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, CISL-FISOS, UIL-SANITA'; b) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali USPPI e CISAL; c) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CONFSAL, CISNAL e le organizzazioni sindacali FIALS per la Federazione Nazionale FIALS-CISAS/SANITA' e CONFSAL/SANITA'; d) tra l'ARAN e la confederazione sindacale RDB/CUB e l'organizzazione sindacale RSU SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS. Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, il presente Provvedimento di autorizzazione sara' trasmesso alla Corte dei Conti. Roma, 4 agosto 1995 p. il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la Funzione Publica FRATTINI Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1995 Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 4