Determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 1995 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.(GU n.7 del 10-1-1996)
IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto in data 12 dicembre 1994 con il quale e' stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio 1995 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi; Vista la lettera n. 564479 in data 15 dicembre 1995 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP relativa alla determinazione della misura degli oneri di gestione per l'anno 1996; Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1994 delle imprese di assicurazione si evidenzia che per i rami danni l'incidenza delle spese generali sui premi diretti e' stata pari all'8,8%; Ritenuta pertanto l'opportunita' di confermare per l'anno 1996 la stessa aliquota dell'anno precedente, pari al 9%; Decreta: Art. 1. I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1996, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari al nove per cento dei predetti premi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 1995 Il direttore generale: CINTI