MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 dicembre 1995 

  Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni
di  mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta  contro  l'AIDS,  di  cui  alle
leggi  5  giugno  1990,  n.  135,  e  4 dicembre 1993, n. 492, per il
periodo 1 gennaio-30 giugno 1996.
(GU n.5 del 8-1-1996)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista la legge 5 giugno 1990,  n.  135,  recante  il  programma  di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1993,  n.  492,  di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 2  ottobre  1993,  n.  396,  recante
disposizioni in materia di edilizia sanitaria;
  Visto  l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, modificato
dai decreti ministeriali del 25 marzo  1991  e  del  24  giugno  1993
nonche',  da  ultimo, dal decreto interministeriale 17 febbraio 1994,
il quale ha stabilito che, per le  operazioni  di  mutuo  regolate  a
tasso  variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima
del tasso di interesse annuo posticipato  applicabile  e'  costituita
dalla  media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo
del campione dei titoli  pubblici  soggetti  ad  imposta,  comunicato
dalla  Banca  d'Italia  e dalla media mensile aritmetica semplice dei
tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato  di  gestione  del
mercato  telematico  dei depositi interbancari, con una maggiorazione
dello 0,75;
  Visto che con i suindicati decreti viene stabilito che al dato come
sopra calcolato,  arrotondato,  se  necessario,  per  eccesso  o  per
difetto,  allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno spread nella misura
dello 0,80;
  Viste le note con le quali la Banca  d'Italia  ed  il  comitato  di
gestione  del  mercato  telematico  dei  depositi  interbancari hanno
comunicato rispettivamente i  seguenti  dati  relativi  ai  parametri
utilizzati  per  la  determinazione  del  tasso di riferimento per le
operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n.  492/1993,  regolate
dai cennati decreti:
   rendimento  effettivo  medio  lordo  del  campione titoli pubblici
soggetti ad imposta: 11,205%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR:
10,7216%;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Considerato, inoltre, che alla media  mensile  aritmetica  semplice
dei  tassi  giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello
0,75;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
                              Decreta:
  Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di  mutuo
di  cui  alle  leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492,
regolate a tasso variabile e' pari all'11,35%.
  In conseguenza, tenuto conto dello spread  dello  0,80,  la  misura
massima  del  tasso  di  interesse annuo posticipato per il periodo 1
gennaio-30 giugno 1996 e' pari al 12,15%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO