MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 gennaio 1996 

  Variazione dell'importo dei diritti e delle indennita'  di  accesso
spettanti   ai   notai,  agli  ufficiali  giudiziari,  agli  aiutanti
ufficiali giudiziari ed ai  segretari  comunali  per  la  levata  dei
protesti di cambiali e di titoli equiparati.
(GU n.8 del 11-1-1996)

                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973,  n.  349,
che  attribuisce  al  Ministro  di  grazia e giustizia la facolta' di
stabilire, alla fine di ogni  biennio,  le  variazioni,  secondo  gli
indici  del  costo  della  vita,  dell'importo  dei  diritti  e delle
indennita'  spettanti  ai  notai,  agli  ufficiali  giudiziari,  agli
aiutanti  ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata
dei protesti di cambiali e di titoli equiparati;
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993;
  Visto l'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
sancisce espressamente che nel triennio  1994-1996  le  misure  delle
indennita'  di  missione  e  di  trasferimento  nonche' quelle aventi
natura di rimborso spese  e,  pertanto  anche  quelle  concernenti  i
diritti  spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti
ufficiali giudiziari e  ai  segretari  comunali  per  la  levata  dei
protesti  di  cambiali  e  di  titoli  equiparati, non possono subire
incrementi oltre il tasso programmato di inflazione che per  il  1994
e'  del  3,5%  e per il 1995 e' del 2,5% per un complessivo tasso del
6%;
  Ritenuto che appare necessario il detto adeguamento;
                              Decreta:
  Gli  importi  minimo  e  massimo  del  diritto  di  protesto  e  le
indennita'  di  accesso  previsti, rispettivamente, dagli articoli 7,
comma 1, e 8 della legge 12  giugno  1973,  n.  349,  maggiorati  dal
citato  decreto ministeriale 31 dicembre 1993, sono fissati secondo i
seguenti importi:
  1) diritto di protesto:
   minimo: L. 2.600 + 156 = 2.756 arr. 2.800;
   massimo: L. 59.000 + 3.540 = 62.540 arr. 62.600;
  2) indennita' di accesso:
    a) fino a 3 km: L. 2.300 + 138 = 2.438 arr. 2.500;
    b) fino a 5 km: L. 2.800 + 168 = 2.968 arr. 3.000;
    c) fino a 10 km: L. 5.200 + 312 = 5.512 arr. 5.600;
    d) fino a 15 km: L. 7.400 + 444 = 7.844 arr. 7.900;
    e) fino a 20 km: L. 9.200 + 552 = 9.752 arr. 9.800.
  Oltre i 20 km, per ogni percorso di 6 km o frazione superiore  a  3
km  di percorso successivo, l'indennita' prevista dalla lettera e) e'
aumentata di lire 2.300 + 138 = 2.438 arr. 2.500.
  Il presente decreto entra  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese
successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 gennaio 1996
                                                    Il Ministro: DINI