Sospensione dell'esclusione dalla rimborsabilita' alle farmacie da parte del Servizio sanitario nazionale della specialita' medicinale "Metiguanide".(GU n.13 del 17-1-1996)
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; Visto il proprio decreto del 18 ottobre 1994, con il quale e' stata disposta la sospensione della rimborsabilita' alle farmacie da parte del Servizio sanitario nazionale della specialita' medicinale "Metiguanide" nella forma e confezione 30 compresse 500 mg A.I.C. n. 021037015, riportata nell'allegato 1 del medesimo decreto; Vista l'ordinanza n. 1880/95 emessa dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 1a, nella camera di consiglio del 23 agosto 1995 per l'esecuzione dell'ordinanza n. 343/95, con la quale il medesimo tribunale ha ordinato al Ministero della sanita' di provvedere alla sospensione di efficacia del predetto decreto 18 ottobre nei confronti della specialita' medicinale sopra indicata; Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in data 28 novembre 1995; Nelle more della risoluzione del giudizio in grado di appello promosso dal Ministero della sanita' avverso l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1880/95; Nelle more dell'acquisizione del parere della Commissione unica del farmaco; Decreta: Art. 1. L'esclusione dalla rimborsabilita' alle farmacie da parte del Servizio sanitario nazionale della specialita' medicinale "Metiguanide" nella forma e confezione 30 compresse 500 mg, sancita dal decreto ministeriale 18 ottobre 1994, e' sospesa. Il presente decreto e' soggetto a ratifica da parte della Commissione unica del farmaco ed ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 1996 Il dirigente generale: SILANO