Modificazioni inerenti il programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale.(GU n.17 del 22-1-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela ambientale; Visto l'art. 13 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493; Vista la propria delibera 21 dicembre 1993, di approvazione del programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale; Vista la propria delibera 3 agosto 1994, con rettifiche e aggiustamenti al programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale; Considerato che ai sensi della legge n. 394/1991 "Legge quadro delle aree protette" e come specificato nel programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale al punto 4.1.4 l'indivduazione degli interventi da realizzare compete agli enti ed organismi di gestione delle aree protette di rilievo nazionale nei documenti di pianificazione di rispettiva competenza; Considerato inoltre che tali enti nazionali sono stati tutti costituiti con appositi decreti del Presidente della Repubblica successivamente all'approvazione del piano 1994-96 per la tutela ambientale; Considerato che ai sensi della legge n. 183/1989 e della legge n. 283/1989, e come specificato nel programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale al punto 4.1.4, l'individuazione degli interventi da realizzare nell'ambito dei bacini di rilievo nazionale compete ai comitati istituzionali preposti a detti bacini; Considerato pertanto che l'inserimento nei documenti regionali di programma degli interventi approvati dalle autorita' di bacino di rilievo nazionale e' di carattere esclusivamente conoscitivo, motivato dall'opportunita' di consentire al Ministero dell'ambiente un esame complessivo degli interventi previsti nelle singole regioni, senza peraltro che le regioni stesse possano proporre modifiche di tali interventi; Considerato quindi che l'approvazione del documento regionale di programma non costituisce, per gli interventi da realizzare nei bacini di rilievo nazionale condizione necessaria all'avvio della loro realizzazione ed al trasferimento delle relative risorse, in quanto gia' deliberati dai rispettivi comitati di bacino; Considerata la necessita' di dover apportare alcune precisazioni riguardo alle modalita' relative al trasferimento delle risorse; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 1995; Vista la proposta del Ministro dell'ambiente trasmessa con nota n. 21872/ARS del 13 dicembre 1995; Udita la relazione del Ministro dell'ambiente; Delibera di approvare le modifiche di seguito specificate alla propria delibera del 21 dicembre 1993, di approvazione del programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale, cosi' come integrata dalla propria delibera del 3 agosto 1994. 1. Al punto 3.2.2, al secondo capoverso, quarto periodo, dopo le parole "per la parte destinata a trasferimenti alle regioni" sono aggiunte le parole: "ed alle autorita' di bacino di rilievo nazionale". Dopo il quarto periodo e' aggiunto il periodo seguente: "Possono altresi' essere trasferite direttamente agli enti od organismi di gestione delle aree protette di rilievo nazionale i fondi per gli interventi previsti nelle stesse aree dai documenti regionali di programma". 2. Il punto 5.1.4., lettera a), e' sostituito dal seguente: " a) con l'approvazione del documento di programma, anche per singole aree programmate, ovvero con l'approvazione da parte di comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale degli interventi di cui al punto 7 della delibera CIPE del 3 agosto 1994, o da parte degli enti di gestione delle aree protette degli interventi di propria competenza, il Ministero dell'ambiente dispone il contemporaneo trasferimento alla regione, o all'ente di gestione dell'area protetta di un importo pari al 5% dell'intero finanziamento previsto per ciascuna area programmata, quale anticipazione per l'attuazione degli interventi previsti nella stessa utilizzabile anche al fine di consentire ai soggetti pubblici titolari degli interventi coperti da finanziamento la predisposizione qualora gia' non redatti, dei relativi progetti esecutivi nonche' l'esecuzione di eventuali attivita' destinate a realizzare le condizioni di rapida cantierabilita', ivi comprese le azioni di informazione, divulgazione e sensibilizzazione delle popolazioni interessate". 3. Al punto 5.1.4, lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: "Il trasferimento delle anticipazioni a favore delle autorita' di bacino di rilievo nazionale destinate all'attuazione degli studi concernenti le azioni di pianificazione, e' effettuato, a seguito dell'individuazione delle azioni stesse da parte dei rispettivi comitati istituzionali, nella misura del 25% dell'importo totale destinato a tali azioni dalle rispettive autorita' di bacino. Per le successive anticipazioni, si applica quanto previsto al punto 5.1.6: Allo stesso modo ed in eguale misura si procede per le anticipazioni a favore degli enti od organismi di gestione delle aree protette di rilievo nazionale, per la redazione degli strumenti di pianificazione individuati sulla base dei documenti di programma presentati". 4. Il termine di centoventi giorni previsto al punto 5.1.4, lettera b), decorre dalla comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente a ciascuna regione interessata dell'avvenuto perfezionamento del decreto di trasferimento delle risorse indicate alla precedente lettera a) del punto 5.1.4. 5. Il punto 5.1.5, lettera b), terzo periodo, e' cosi' modificato: "Nel caso di eventi non prevedibili al momento dell'avvio delle procedure di aggiudicazione e/o di consegna dei lavori, proroghe di tali termini, non eccedenti complessivamente i novanta giorni possono essere concesse dalla regione competente, che ne dovra' dare informazione al Ministero dell'ambiente. Ove tali proroghe siano superiori ai novanta giorni, le stesse possono essere autorizzate dal Ministro dell'ambiente, su motivata richiesta della regione interessata". 6. Al punto 5.1.6 sono aggiunte le seguenti parole: "Le anticipazioni all'autorita' di bacino di rilievo nazionale e agli enti od organismi di gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale, successive a quelle previste alla lettera a) del punto 5.1.4 saranno effettuate in misura non inferiore al 25%, sulla base di relazioni trimestrali redatte, a seguito di reali e comprovati stati di avanzamento, dal segretario dell'autorita' di bacino ovvero dal presidente dell'organo di gestione dell'area protetta e trasmesse al Ministero dell'ambiente che, entro trenta giorni dalla ricezione, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie. Una quota pari almeno al 5% del finanziamento e' trasferita su presentazione da parte del segretario dell'autorita' di bacino ovvero dal Presidente dell'organo di gestione dell'area protetta, della relazione finale attestante il corretto completamento delle attivita' previste da ciascuna azione di pianificazione". 7. Il punto 5.1.6, quinto periodo, e' sostituito dal seguente: "Per i soli interventi relativi alla tutela ed al risanamento delle acque, alla bonifica dei suoli e alla gestione dei rifiuti, le anticipazioni successive a quelle previste alle lettere a) e c) del paragrafo 5.1.4 saranno disposte, anche in misura inferiore al 20%, a favore delle regioni e da queste a favore di ciascuno dei soggetti pubblici titolari dell'intervento". 8. Il punto 5.1.6, settimo periodo, e' sostituito dal seguente: "Le regioni provvederanno a redigere e a trasmettere al Ministero dell'ambiente una relazione trimestrale di sintesi, per ciascun settore di intervento di ogni area programmata, sulla base della quale il servizio competente provvede al trasferimento delle risorse finanziarie alle regioni in relazione alle anticipazioni da queste complessivamente effettuate a favore dei soggetti pubblici titolari degli interventi e documentate nella relazione medesima". Roma, 21 dicembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA