COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995 

  Modificazioni inerenti il programma triennale 1994-96 per la tutela
ambientale.
(GU n.17 del 22-1-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del
Ministero dell'ambiente;
  Vista  la  legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione
triennale per la tutela ambientale;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.   398,
convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493;
  Vista  la  propria  delibera  21 dicembre 1993, di approvazione del
programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale;
  Vista  la  propria  delibera  3  agosto  1994,  con  rettifiche   e
aggiustamenti   al   programma   triennale   1994-96  per  la  tutela
ambientale;
  Considerato che ai sensi della  legge  n.  394/1991  "Legge  quadro
delle  aree  protette"  e  come  specificato  nel programma triennale
1994-96 per la tutela ambientale al punto 4.1.4 l'indivduazione degli
interventi da realizzare compete agli enti ed organismi  di  gestione
delle   aree   protette   di   rilievo  nazionale  nei  documenti  di
pianificazione di rispettiva competenza;
  Considerato inoltre  che  tali  enti  nazionali  sono  stati  tutti
costituiti  con  appositi  decreti  del  Presidente  della Repubblica
successivamente all'approvazione del  piano  1994-96  per  la  tutela
ambientale;
  Considerato  che  ai sensi della legge n. 183/1989 e della legge n.
283/1989, e come specificato nel programma triennale 1994-96  per  la
tutela  ambientale  al punto 4.1.4, l'individuazione degli interventi
da realizzare nell'ambito dei bacini di rilievo nazionale compete  ai
comitati istituzionali preposti a detti bacini;
  Considerato  pertanto  che l'inserimento nei documenti regionali di
programma degli interventi approvati dalle  autorita'  di  bacino  di
rilievo   nazionale   e'  di  carattere  esclusivamente  conoscitivo,
motivato dall'opportunita' di consentire al  Ministero  dell'ambiente
un esame complessivo degli interventi previsti nelle singole regioni,
senza  peraltro  che  le regioni stesse possano proporre modifiche di
tali interventi;
  Considerato quindi che l'approvazione del  documento  regionale  di
programma  non  costituisce,  per  gli  interventi  da realizzare nei
bacini di rilievo nazionale  condizione  necessaria  all'avvio  della
loro  realizzazione  ed  al  trasferimento delle relative risorse, in
quanto gia' deliberati dai rispettivi comitati di bacino;
  Considerata la necessita' di dover  apportare  alcune  precisazioni
riguardo alle modalita' relative al trasferimento delle risorse;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano del 23 novembre 1995;
  Vista la proposta del Ministro dell'ambiente trasmessa con nota  n.
21872/ARS del 13 dicembre 1995;
  Udita la relazione del Ministro dell'ambiente;
                              Delibera
di  approvare  le  modifiche  di  seguito  specificate  alla  propria
delibera  del  21  dicembre  1993,  di  approvazione  del   programma
triennale  1994-96  per  la  tutela  ambientale, cosi' come integrata
dalla propria delibera del 3 agosto 1994.
  1.  Al  punto  3.2.2, al secondo capoverso, quarto periodo, dopo le
parole "per la parte destinata a  trasferimenti  alle  regioni"  sono
aggiunte   le  parole:  "ed  alle  autorita'  di  bacino  di  rilievo
nazionale".
  Dopo il quarto periodo e' aggiunto il  periodo  seguente:  "Possono
altresi'  essere  trasferite  direttamente  agli enti od organismi di
gestione delle aree protette di rilievo nazionale  i  fondi  per  gli
interventi  previsti  nelle  stesse  aree  dai documenti regionali di
programma".
  2. Il punto 5.1.4., lettera a), e' sostituito dal seguente:
   " a) con l'approvazione del  documento  di  programma,  anche  per
singole  aree  programmate,  ovvero  con  l'approvazione  da parte di
comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale
degli interventi di cui al punto 7 della delibera CIPE del  3  agosto
1994,  o  da  parte  degli enti di gestione delle aree protette degli
interventi di propria competenza, il Ministero dell'ambiente  dispone
il  contemporaneo  trasferimento alla regione, o all'ente di gestione
dell'area protetta di un importo pari al 5% dell'intero finanziamento
previsto per  ciascuna  area  programmata,  quale  anticipazione  per
l'attuazione  degli  interventi  previsti  nella  stessa utilizzabile
anche al fine di  consentire  ai  soggetti  pubblici  titolari  degli
interventi  coperti  da finanziamento la predisposizione qualora gia'
non redatti, dei relativi progetti esecutivi nonche' l'esecuzione  di
eventuali  attivita'  destinate  a realizzare le condizioni di rapida
cantierabilita', ivi comprese le azioni di informazione, divulgazione
e sensibilizzazione delle popolazioni interessate".
  3. Al punto 5.1.4, lettera a), sono aggiunte le seguenti parole:
  "Il trasferimento delle anticipazioni a favore delle  autorita'  di
bacino  di  rilievo  nazionale  destinate  all'attuazione degli studi
concernenti le azioni di pianificazione,  e'  effettuato,  a  seguito
dell'individuazione  delle  azioni  stesse  da  parte  dei rispettivi
comitati istituzionali, nella  misura  del  25%  dell'importo  totale
destinato  a tali azioni dalle rispettive autorita' di bacino. Per le
successive anticipazioni, si applica quanto previsto al punto 5.1.6:
  Allo  stesso  modo  ed  in  eguale  misura  si   procede   per   le
anticipazioni a favore degli enti od organismi di gestione delle aree
protette  di  rilievo  nazionale, per la redazione degli strumenti di
pianificazione individuati sulla  base  dei  documenti  di  programma
presentati".
 4.  Il termine di centoventi giorni previsto al punto 5.1.4, lettera
b), decorre dalla comunicazione da parte del Ministero  dell'ambiente
a  ciascuna  regione  interessata  dell'avvenuto  perfezionamento del
decreto di  trasferimento  delle  risorse  indicate  alla  precedente
lettera a) del punto 5.1.4.
  5. Il punto 5.1.5, lettera b), terzo periodo, e' cosi' modificato:
  "Nel  caso  di  eventi  non prevedibili al momento dell'avvio delle
procedure di aggiudicazione e/o di consegna dei lavori,  proroghe  di
tali termini, non eccedenti complessivamente i novanta giorni possono
essere   concesse  dalla  regione  competente,  che  ne  dovra'  dare
informazione al Ministero  dell'ambiente.  Ove  tali  proroghe  siano
superiori ai novanta giorni, le stesse possono essere autorizzate dal
Ministro   dell'ambiente,   su   motivata   richiesta  della  regione
interessata".
  6. Al punto 5.1.6 sono aggiunte le seguenti parole:
  "Le  anticipazioni  all'autorita'  di bacino di rilievo nazionale e
agli enti od organismi di gestione delle aree  naturali  protette  di
rilievo  nazionale,  successive a quelle previste alla lettera a) del
punto 5.1.4 saranno effettuate in misura non inferiore al 25%,  sulla
base   di  relazioni  trimestrali  redatte,  a  seguito  di  reali  e
comprovati stati di avanzamento,  dal  segretario  dell'autorita'  di
bacino  ovvero  dal  presidente  dell'organo  di  gestione  dell'area
protetta e trasmesse al Ministero  dell'ambiente  che,  entro  trenta
giorni  dalla  ricezione,  provvede  al  trasferimento  delle risorse
finanziarie. Una  quota  pari  almeno  al  5%  del  finanziamento  e'
trasferita su presentazione da parte del segretario dell'autorita' di
bacino  ovvero  dal  Presidente  dell'organo  di  gestione  dell'area
protetta, della relazione finale attestante il corretto completamento
delle attivita' previste da ciascuna azione di pianificazione".
  7. Il punto 5.1.6, quinto periodo, e' sostituito dal seguente: "Per
i soli interventi relativi alla tutela ed al risanamento delle acque,
alla bonifica dei suoli e alla gestione dei rifiuti, le anticipazioni
successive a quelle previste alle lettere a) e c) del paragrafo 5.1.4
saranno disposte, anche in misura inferiore al 20%,  a  favore  delle
regioni  e  da  queste  a  favore  di  ciascuno dei soggetti pubblici
titolari dell'intervento".
  8. Il punto 5.1.6, settimo periodo, e' sostituito dal seguente: "Le
regioni  provvederanno  a  redigere  e  a  trasmettere  al  Ministero
dell'ambiente  una  relazione  trimestrale  di  sintesi,  per ciascun
settore di intervento di ogni  area  programmata,  sulla  base  della
quale  il servizio competente provvede al trasferimento delle risorse
finanziarie alle regioni in relazione alle  anticipazioni  da  queste
complessivamente  effettuate  a favore dei soggetti pubblici titolari
degli interventi e documentate nella relazione medesima".
   Roma, 21 dicembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA