Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari concernenti la concessione di premi per l'estirpazione di impianti di pesche e nettarine (pesche noci).(GU n.20 del 25-1-1996)
Vigente al: 25-1-1996
A tutte le regioni
All'AIMA
All'UNAPROA
All'UIAPOA
All'UNACOA
Alla Confagricoltura
Alla Coldiretti
Alla CIA
Al COPAGRI
Alla Confcooperative
All'UNCI
Alla Lega delle cooperative
All'AGCI-AGICA
All'UGC
Ai fini dell'erogazione del premio d'estirpazione previsto dal
regolamento CE n. 2505/95 del Consiglio del 24 ottobre 1995 e dal
regolamento CE n. 2684/95 della Commissione del 21 novembre 1995,
relativi al risanamento della produzione comunitaria di pesche e
nettarine, si ritiene necessario fornire una sintetica illustrazione
degli adempimenti, in relazione anche a quanto previsto dai decreti
ministeriali 20 marzo 1991 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 71
del 25 marzo 1991, relativi a "Disposizioni per l'attuazione dei
regolamenti comunitari concernenti la concessione di premi per
l'estirpazione di meleti e mandarineti".
Richiesta del premio.
I produttori di pesche e di nettarine che intendono ottenere la
concessione del premio di estirpazione previsto dall'art. 2 del
regolamento CE n. 2684/95 della Commissione del 21 ottobre 1995,
inoltrano apposita domanda, corredata di copia autenticata dell'atto
di proprieta' o del contratto di affitto agli uffici periferici degli
assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio,
secondo le modalita' indicate all'art. 3 del medesimo regolamento.
I produttori, anche non aderenti ad associazioni riconosciute ai
sensi della legge n. 622 del 1967, possono inoltrare la domanda di
premio per il tramite delle medesime organizzazioni operanti nella
zona ove ricadono gli impianti oggetto di estirpazione.
La domanda stessa, redatta in duplice esemplare su modello conforme
all'allegato fac-simile, ed a firma autenticata del produttore, e'
trasmessa ai competenti uffici regionali prima dell'inizio delle
operazioni di estirpazione e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1996.
Attivita' di controllo.
In applicazione del comma 1 dell'art. 4 del regolamento CE n.
2684/95, gli uffici regionali, previa verifica dei dati e visita sul
posto, valutano la sussistenza delle condizioni necessarie per
l'accoglimento della domanda.
Conformemente alle modalita' previste dal comma 2 dell'art. 4 del
medesimo regolamento gli stessi uffici comunicano, al produttore, a
mezzo raccomandata, l'esito della domanda entro due mesi dal
ricevimento della stessa.
In conformita' ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del citato regolamento il
produttore, entro due mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione e comunque non oltre il 30 aprile 1996, deve eseguire
l'estirpazione e rendere gli alberi inadatti al reimpianto. Il
produttore e' tenuto a comunicare, con preavviso di almeno venti
giorni, la data prevista per l'inizio delle operazioni di
estirpazione al competente ufficio regionale il quale accertera' con
una visita sul posto che le operazioni abbiano avuto luogo in
conformita' della normativa comunitaria ed attestera' il momento in
cui le stesse sono state eseguite. Tale attestazione sara' annotata
nello spazio appositamente riservato nel modello allegato alla
presente circolare.
Gli uffici regionali, terminata l'istruttoria, trasmettono
immediatamente la domanda ritenuta ammissibile, completata con le
dovute annotazioni, all'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo - AlMA, ai fini della liquidazione del premio nel
termine di novanta giorni dal collaudo finale.
Verifiche periodiche.
In applicazione del comma 1 dell'art. 6 del regolamento CE n.
2684/95 gli uffici regionali competenti per territorio effettuano
periodicamente, almeno una volta ogni cinque anni, visite ispettive
presso l'azienda del produttore beneficiario per verificare il
regolare adempimento delle norme comunitarie, comunicandone l'esito,
entro i quindici giorni successivi, al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche
comunitarie e internazionali - Divisione V, nonche' all'Azienda di
Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.
Recupero del premio e sanzione.
Conformemente al comma 3 dell'art. 6 del regolamento CE n. 2684/95
l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, in
caso di riscontrata inosservanza degli obblighi assunti con la
domanda, procede:
al recupero del premio di estirpazione versato, maggiorato degli
interessi legali;
alla imposizione al produttore inadempiente del pagamento di una
somma della stessa entita' del premio di estirpazione versato.
Comunicazioni regionali.
Gli uffici regionali competenti per territorio comunicano all'AIMA
e per conoscenza a questo Ministero - Direzione generale delle
politiche comunitarie e internazionali - Divisione V le superfici,
ripartite per varieta', interessate alle domande di premio di
estirpazione e quelle sottoposte ad estirpazione.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il Ministro: LUCHETTI
Registrata alla Corte dei conti il 10 gennaio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 6
ALLEGATO
----> Vedere allegato da Pag. 29 a Pag. 38 della G.U. <----