Integrazione alla deliberazione della giunta regionale 12 settembre 1994, n. 54529, mediante l'ulteriore stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada, per la realizzazione della nuova pista da sci di congiungimento tra il rifugio Scerscen e la cima Motta dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale del 10 dicembre 1985, n. IV/3859, da parte della Funivia Bernina S.p.a. (Deliberazione n. VI/5222).(GU n.25 del 31-1-1996)
LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431"; Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985"; Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54529 del 12 luglio 1994 di stralcio delle aree interessate dalla realizzazione di una nuova seggiovia di congiungimento zona del rifugio Scerscen con la cima Motta e la realizzazione di nuove piste su un'area ubicata nel comune di Lanzada ai mappali 16, 14, 15, 162, 20, foglio 7, mappali 542, 543, 548, 26, 63, 64, 162, foglio 8 (per la sola parte interessata dall'intervento), mappale 13, foglio 7 (esclusivamente per la rimozione dell'esistente impianto di risalita) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonche' gravata da vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Vista la nuova richiesta di stralcio delle aree interessate dalla realizzazione della nuova pista da sci che congiunga la zona del rifugio Scerscen con la cima Motta su un'area ubicata nel comune di Lanzada ai mappali 17 e 18, foglio 7, e mappale 65, foglio 8, ad integrazione del precedente stralcio, assunto con deliberazione regionale di cui sopra; Considerato che ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, e' stato richiesto alla commissione provinciale per le bellezze naturali di Sondrio di esprimersi in merito alla compatibilita' tra le trasformazioni territoriali conseguenti alla realizzazione delle opere richieste e la qualita' paesistica dei luoghi interessati; Preso atto del parere espresso dalla commissione provinciale per le bellezze naturali in sede di sopralluogo, effettuato in data 15 giugno 1994, nel quale si ammette la realizzazione del nuovo impianto di risalita e del tratto di pista di collegamento in quanto la realizzazione non comporta modificazioni significative dell'attuale assetto paesistico, escludendo, invece la possibilita' di attuare la nuova pista in quanto la proposta progettuale prevede alterazioni incompatibili con la tutela dei luoghi; Rilevata tuttavia che la nuova pista da sci proposta e oggetto del presente stralcio integrativo, risulta idonea e funzionale al completamento del comprensorio sciistico, soggetto primario dello sviluppo socioeconomico della Valmalenco; Vista l'autorizzazione espressa dalla comunita' montana Valtellina con decreto n. 843 del 14 gennaio 1994; Visto il verbale di sopralluogo della commissione tecnica piste da sci formulata in data 29 settembre 1994; Visto il benestare concesso dalla comunita' montana Valtellina per l'apprezzamento della pista da discesa, espresso con nota 9 novembre 1994, n. 8846; Visto il parere positivo con prescrizioni, espresso dallo SPAFA di Sondrio in data 23 agosto 1993, n. 871; Visto i verbali di martellata relativi al taglio delle piante ostacolanti la realizzazione della predetta seggiovia e della relativa pista di collegamento di Campolungo, formulati in data 2 agosto 1994, n. 13127 e 11 ottobre 1994, n. 16376, con i quali si autorizza il taglio di duecentoventi piante piu' ventisei soggetti di stangame; Ritenuto comunque che la proposta del nuovo tracciato sciistico dovra' essere particolarmente improntato alle necessarie salvaguardie paesistiche onde evitare ulteriori alterazioni ambientali all'assetto territoriale esistente; Che pertanto ad integrazione di quanto prescritto dallo SPAFA con il succitato parere del 23 agosto 1993, n. 871, recependo anche le osservazioni formulate dalla predetta commissione provinciale per le bellezze naturali ed in carenza del progetto globale del territorio interessato dagli interventi sciistici, si prescrive ad ulteriore tutela del territorio: la larghezza della nuova pista sciabile non dovra' essere superiore ai mt. 20 per la parte interessante il territorio boschivo; il tracciato sciabile dovra' essere improntato al minore abbattimento di piante ed al minimo impatto ambientale ammissibile; la realizzazione delle opere previste e connesse alla formazione della pista dovra' evitare alterazioni all'equilibrio vegetale esistente o danno alla vegetazione forestale circostante; a compensazione dell'alterazione ambientale prevista, ogni pianta abbattuta dovra' essere sostituita con cinque essenze in eta' sufficientemente matura, con garanzia di attecchimento e di manutenzione stagionale e obbligo di sostituzione degli elementi non attecchiti, da porre a dimora a rinfoltimento del bosco esistente limitrofo alla pista sciabile; Atteso, per quanto espresso e prescritto, che si e' pertanto ulteriormente provveduto, per quanto riguarda la nuova pista di sci (cima Motta-Scerscen) e relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad evitare che la stessa non risulti incompatibile con tutti quegli elementi che caratterizzano il carattere ambientale dei luoghi; Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella valorizzazione, dal punto di vista sciistico e turistico, dell'area sciabile esistente; Riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non puo' esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata; Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita' di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica; Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che in forza dei disposti della legge regionale 26 settembre 1992, n. 32 e legge regionale 28 aprile 1995, n. 31, il provvedimento autorizzativo ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, rilasciato in regime di subdelega dal comune di Lanzada e questo procedera' a valutare la compatibilita' dell'opera in ordine alla piu' puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale, tenendo conto anche delle prescrizioni espresse; Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo; Tutto cio' premesso; Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; Delibera: 1) di stralciare, ad integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 54529 del 12 luglio 1994, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), mappali 17 e 18, foglio 7, e mappale 65, foglio 8, per la realizzazione della nuova pista da sci di congiungimento tra il rifugio Scerscen e la cima Motta dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Milano, 24 novembre 1995 Il presidente: FORMIGONI Il segretario: MIGLIO