MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 1996 

  Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi verificatisi nelle province di Gorizia e Udine.
(GU n.23 del 29-1-1996)

                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la
dichiarazione dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di  declaratoria  della  regione  Friuli-Venezia
Giulia   degli   eventi   calamitosi   di   seguito   indicati,   per
l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del  Fondo
di solidarieta' nazionale:
   tromba d'aria dell'8 settembre 1995 nella provincia di Udine;
   tromba d'aria del 19 settembre 1995 nella provincia di Udine;
   piogge alluvionali del 19 settembre 1995 nella provincia di Udine;
   piogge  alluvionali  del  19  settembre  1995  nella  provincia di
Gorizia;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  strutture  aziendali  nei  sottoelencati  territori
agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
   Gorizia: piogge alluvionali del 19 settembre 1995 - provvidenze di
cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel  territorio  dei  comuni  di
Cormons, Dolegna del Collio;
   Udine:
    tromba d'aria dell'8 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art.
3,  comma  2, lettera e), nel territorio del comune di San Giorgio di
Nogaro;
    piogge alluvionali del 19 settembre 1995  -  provvidenze  di  cui
all'art.  3,  comma  2,  lettera  e),  nel  territorio  dei comuni di
Attimis, Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Cividale  del  Friuli,
Corno di Rosazzo, Faedis, Manzano, Premariacco, Prepotto;
    tromba d'aria del 19 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art.
3,  comma  2, lettera e), nel territorio del comune di Cervignano del
Friuli.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 gennaio 1996
                                                Il Ministro: LUCHETTI