Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Gorizia e Udine.(GU n.23 del 29-1-1996)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: tromba d'aria dell'8 settembre 1995 nella provincia di Udine; tromba d'aria del 19 settembre 1995 nella provincia di Udine; piogge alluvionali del 19 settembre 1995 nella provincia di Udine; piogge alluvionali del 19 settembre 1995 nella provincia di Gorizia; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Gorizia: piogge alluvionali del 19 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Cormons, Dolegna del Collio; Udine: tromba d'aria dell'8 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio del comune di San Giorgio di Nogaro; piogge alluvionali del 19 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Attimis, Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Manzano, Premariacco, Prepotto; tromba d'aria del 19 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio del comune di Cervignano del Friuli. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 gennaio 1996 Il Ministro: LUCHETTI