Modalita' e procedure di finanziamento dei progetti approvati a valere sui fondi della legge 1 marzo 1986, n. 64.(GU n.22 del 27-1-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che attribuisce al CIPE le competenze in materia di approvazione di progetti immediatamente eseguibili; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visti in particolare i commi 6, 7 e 8 dell'art. 1 della citata legge n. 64/1986 i quali prevedono che alla realizzazione del programma triennale si provveda con i piani annuali di attuazione formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Visto l'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che demanda al CIPE l'approvazione di progetti immediatamente eseguibili a valere sulle risorse recate dalle leggi di settore e dalla legge n. 64/1986; Visto l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che disciplina, tra l'altro, le competenze della Cassa depositi e prestiti in materia di prosecuzione e completamento degli interventi finanziati con i fondi della citata legge n. 64/1986; Vista la delibera CIPE 12 maggio 1988 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988) recante: "Ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili" ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale, al punto 15, vengono approvati progetti da finanziare a valere sui fondi autorizzati dalla legge n. 64/1986; Considerato che l'art. 14 della legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, a seguito della soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ha assoggettato i progetti FIO finanziati con la legge n. 64/1986 alle procedure previste dalla soprarichiamata delibera CIPE 12 maggio 1988; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Ai sensi e per gli effetti della normativa citata nelle premesse, i progetti FIO 1986 di cui al punto 15 della delibera CIPE 12 maggio 1988, finanziati con i fondi previsti dalla legge n. 64/1986, proseguono con le procedure e modalita' indicate al punto 8 della predetta delibera; in particolare: 1) per i progetti delle amministrazioni regionali, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad utilizzare, a fronte delle richieste di erogazione pervenute, le disponibilita' del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sostituito dall'art. 3 della citata legge n. 104 del 7 aprile 1995, e ad anticipare i fondi eventualmente necessari, in attesa dell'accreditamento delle somme dovute dal Tesoro, secondo le modalita' previste dall'art. 8, comma 7, del predetto decreto legislativo n. 96; 2) per i progetti delle amministrazioni centrali, le risorse per gli ulteriori finanziamenti dei progetti di rispettiva competenza verranno messi a disposizione sui pertinenti capitoli di spesa, attraverso l'utilizzazione delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sostituito dall'art. 19 della citata legge n. 104 del 7 aprile 1995. Per la gestione delle somme di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con esclusione delle eventuali anticipazioni, alla Cassa depositi e prestiti spetta il rimborso delle spese di amministrazione nella medesima misura gia' stabilita per i finanziamenti con fondi FIO delle opere di competenza regionale. Il Ministro del tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. Roma, 20 novembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 10 gennaio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 3