Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.25 del 31-1-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' di Verona e approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 16, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto rettorale n. 4511 del 10 luglio 1993, recante modificazioni allo statuto dell'Universita' di Verona, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1993 e contenente il diploma universitario in Gestione delle imprese alimentari (G.I.A.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 sulla individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari; Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Verona (consiglio di falcolta' del 28 marzo 1995, senato accademico del 9 maggio 1995 e consiglio di amministrazione del 12 maggio 1995); Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 luglio 1995; Visto il recepimento assunto da parte degli organi accademici dell'Universita' di Verona (consiglio di facolta' del 19 settembre 1995, senato accademico del 3 ottobre 1995, consiglio di amministrazione del 31 ottobre 1995); Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona e' cosi' modificato per cui agli articoli da 323 a 342 dello statuto sono sostituiti dai seguenti: DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GESTIONE DELLE IMPRESE ALIMENTARI (G.I.A) Art. 323. - E' istituito il diploma universitario in Gestione delle imprese alimentari (G.I.A.). La durata del corso di diploma in Gestione delle imprese alimentari (G.I.A.) e' di tre anni. Sono titolo di ammissione i diplomi di maturita' degli istituti di scuola secondaria di durata quinquennale ed equiparati. Art. 324. - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta' in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 325. - Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in Gestione delle imprese alimentari (G.I.A.) sono: a) i sei insegnamenti fondamentali di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 da scegliere tra quelli che compaiono nell'elenco dei settori scientificodisciplinari individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, secondo la seguente distribuzione: uno nel settore P01A (economia politica); uno nel settore P02A (economia aziendale); uno nel settore N01X (diritto privato); uno nel settore N09X (istituzioni di diritto pubblico); uno nel settore S01A (statistica); uno nel settore S04A (matematica per le applicazioni economiche), e precisamente cosi' identificati dalla facolta': 1) diritto pubblico generale; 2) istituzioni di economia; 3) metodi matematici per la gestione delle aziende; 4) metodologie e determinazioni quantitative di azienda; 5) nozioni giuridiche fondamentali; 6) tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati; b) gli insegnamenti caratterizzanti delle aree di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e cioe': Area economica: economia agraria; economia agro-alimentare; economia dei mercati agricoli e forestali; geografia economica; politica economica agraria; storia dell'agricoltura; Area aziendale: economia e gestione delle imprese; marketing; merceologia; merceologia dei prodotti alimentari; merceologia delle risorse naturali; organizzazione aziendale; tecnologia dei cicli produttivi; Area giuridica: diritto privato dell'economia; Area matematico-statistica: controllo statistico della qualita'; Altre aree: fisiologia della nutrizione; gestione della qualita' nell'industria alimentare; igiene della nutrizione; principi di dietetica; scienza dell'alimentazione; biotecnologie alimentari, e cosi' precisamente identificati dalla facolta': 1) controllo statistico della qualita'; 2) diritto privato dell'economia; 3) economia agraria; 4) economia agro-alimentare; 5) economia dei mercati agricoli e forestali; 6) economia e gestione delle imprese; 7) gestione della qualita' nell'industria alimentare; 8) igiene della nutrizione; 9) marketing; 10) merceologia dei prodotti alimentari; 11) organizzazione aziendale; 12) tecnologia dei cicli produttivi; c) altri insegnamenti attivati in facolta' nelle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica; d) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca. 1. Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facolta'. Art. 326. - Il piano di studi del corso di diploma universitario in Gestione delle imprese alimentari (G.I.A.) comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di tre annualita'. Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nel primo anno di corso. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settantadue ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. A tutti gli effetti - ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 - e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove d'esame. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in Gestione delle imprese alimentari (G.I.A.) deve comprendere, ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 sul complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, almeno due insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale con particolare attenzione a quelli del settore scientifico-disciplinare C01B, almeno due insegnamenti dell'area giuridica, almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica ed almeno due insegnamenti delle altre aree di cui sempre all'art. 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992. La struttura didattica competente attiva gli insegnamenti obbligatori, gli insegnamenti caratterizzanti e gli altri insegnamenti nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992. Art. 327. - Il diploma universitario in Gestione delle imprese alimentari (G.I.A.) si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti equivalenti ad un numero di quindici annualita', una prova di idoneita' in una lingua straniera moderna, una prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base - secondo il dettato dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1992 - e il colloquio finale. Art. 328. - La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attivati dalla facolta' ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma. Sempre la struttura didattica competente puo' assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Sempre la struttura didattica competente puo' stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti. Inoltre la struttura didattica competente puo' organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un "tutor", presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. Infine la struttura didattica competente puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facolta' dell'Universita' o in altre universita' anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovra' altresi' determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto degli articoli 6 e 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e degli altri vincoli dell'ordinamento. Art. 329. - La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli esami di profitto e delle prove di idoneita' di lingua straniera moderna e di conoscenze informatiche di base. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con riferimento alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale. Art. 330. - Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti degli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno in ogni caso essere riconosciute le prove di idoneita' di lingue e di informatica di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1992. Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma il riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potra' superare le cento ore. Le strutture didattiche competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma in Gestione delle imprese alimentari (G.I.A) e corso di laurea in economia e commercio. Art. 331. - A tutti i fini del presente ordinamento valgono i settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990 e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e recepiti per il corso di laurea in economia e commercio. Verona, 31 ottobre 1995 Il rettore: MARIGO