MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 gennaio 1996 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a
novanta giorni.
(GU n.20 del 25-1-1996)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1996;
  Visto l'art. 3, comma 4, della legge  28  dicembre  1995,  n.  551,
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1996,  che  fissa  in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione
dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al  netto  di  quelli  da
rimborsare;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione dei suindicati titoli pubblici al 15  gennaio  1996  e'
pari  a  39.823  miliardi  e  l'importo dei rimborsi e' pari a 45.058
miliardi;
                              Decreta:
  Per il 31 gennaio 1996 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta
giorni con scadenza il 30 aprile  1996  fino  al  limite  massimo  in
valore nominale di lire 14.250 miliardi.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1996.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art.  16  puo'  essere  presentata  per  un importo pari a 3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le richieste di  acquisto  dovranno  essere  trasmesse  alla  Banca
d'Italia  utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria,
entro e non  oltre  le  ore  13  del  giorno  26  gennaio  1996,  con
l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  negli  articoli  8 e 9 del
citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 23 gennaio 1996
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO