MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 gennaio 1996 

  Individuazione delle societa' controllate dall'EFIM che non vengono
assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
(GU n.24 del 30-1-1996)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1993,  n.  33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come
modificato  dall'art.  3  del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n.  738,
il  quale  stabilisce,  tra l'altro, che: "Il commissario liquidatore
provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma  2,  e
dei  progetti  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  ed alla liquidazione
dell'ente soppresso  entro  due  anni  dalla  data  dell'approvazione
ministeriale  di  cui  al  comma  1.  Decorso  tale  periodo,  l'ente
soppresso e le societa' che a tale data risultino ancora  controllate
dallo  stesso  ente  sono assoggettati alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  ad
eccezione   delle  societa'  individuate  con  decreto  del  Ministro
medesimo, alle quali continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  del
presente  decreto,  e successive modificazioni, fino alla data del 31
gennaio  1996,   intendendosi   sostituito   il   commissario   della
liquidazione   coatta   amministrativa   al  commissario  liquidatore
dell'EFIM";
  Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  il
quale  stabilisce  che  "entro  la  scadenza del 31 gennaio 1996, con
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del   commissario
liquidatore  dell'EFIM,  sono individuate le societa' controllate dal
medesimo EFIM  (  ..  )  che  non  devono  essere  assoggettate  alla
procedura   di   liquidazione   coatta   amministrativa,  alle  quali
continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge  n.
487/1992  (  ..  ), e successive modificazioni, fino alla data del 31
dicembre 1996";
  Visto  il   proprio   decreto   di   concerto   con   il   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, n. 545092 del 12
gennaio 1995, con il quale il commissario  liguidatore  dell'EFIM  e'
stato  autorizzato alla vendita, ai sensi e per gli effetti dell'art.
4, comma 1, del  decreto-legge  n.  487/1992  e  della  delibera  del
Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1994, di "azioni e/o complesso
aziendale del Tubettificio europeo" e di "cespiti di proprieta' della
societa' Alutekna S.p.a. in liquidazione";
  Visti  i  propri  decreti n. 545286 del 21 gennaio 1995 e n. 545700
del 22 febbraio 1995,  pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  23  del  28  gennaio  1995  e  n. 50 del 1 marzo 1995,
recanti: "Individuazione delle societa' controllate dall'EFIM che non
vengono  assoggettate   alla   procedura   di   liquidazione   coatta
amministrativa  ai  sensi  dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 19
dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17  febbraio  1993,  n.
33, e successive modificazioni";
  Vista  la  lettera n. CL 94/96 del 18 gennaio 1996, con la quale il
commissario liquidatore dell'EFIM, in forza del citato art. 2,  comma
41,   della  legge  n.  549/1995,  ha  proposto  di  escludere  dalla
liquidazione coatta:
   le seguenti societa' del comparto alluminio:
    Almax Italia S.p.a. - Mori (Trento);
    Alumix S.p.a. - Roma;
    Alures S.c.p.a. - Portoscuso (Cagliari);
    Sardal S.p.a. - Iglesias (Cagliari),
in quanto "come da contratto di cessione, sottoscritto il 13 novembre
1995   (   ..   ),   la  stipulazione  del  contratto  definitivo  di
compravendita delle aziende del settore con Alcoa Italia S.p.a.  deve
essere  effettuata  da societa' ancora operative, non appena ottenuta
l'autorizzazione della Comunita' in merito alla determinazione  delle
tariffe della somministrazione di energia elettrica";
    Alucasa S.p.a. - Roma;
    Eurallumina S.p.a. - Portoscuso (Cagliari),
in  quanto  "debbono  restare  operative  sino alla fine del 1998 per
consentire la piena  esecuzione  degli  accordi  con  Alcoa,  con  il
mantenimento   pieno   dell'attivita'   lavorativa   e   del  livello
occupazionale, in compatibilita' con i patti che regolano i  rapporti
tra i soci di Eurallumina";
    Comital S.p.a. - Volpiano (Torino);
    Nuova Comsal S.p.a. - Portoscuso (Cagliari);
    Tubettificio europeo S.p.a. - Lecco (Como),
in  quanto  "le  relative  procedure  di  vendita  si trovano in fase
finale" e "pertanto, poiche' si e' in attesa di  ricevere,  ormai  in
tempi brevissimi, l'autorizzazione della UE alla cessione di azienda,
e'  indispensabile  mantenere  lo  status  quo  delle  trattative  di
vendita";
   le seguenti societa' del comparto ferroviario, in quanto  sono  in
corso  trattative  di  vendita,  che potrebbero estendersi anche alla
controllante del comparto Aviofer, "per cui  il  5  febbraio  debbono
essere  presentate offerte definitive .., in modo da poter concludere
nel mese di febbraio la procedura in corso":
    Aviofer S.p.a. - Roma;
    Avis S.p.a. - Castellammare di Stabia (Napoli);
    Breda costruzioni ferroviarie S.p.a. - Pistoia;
    Breda fucine meridionali S.p.a. - Bari;
    Bredamenarinibus S.p.a. - Bologna;
    CPA Sud S.p.a. - Pomezia (Roma);
    Cometra S.p.a. - Pace del Mela (Messina);
   la Sigma S.p.a. (Milano), in quanto "sono ancora in corso concrete
trattative" per la cessione del pacchetto azionario della societa';
   la Cesic S.p.a. (Montalto Uffugo), in quanto "in  data  15  giugno
1995  e' stato sottoscritto un preliminare di cessione di azioni" con
la SPI del gruppo IRI;
   la Cesis S.p.a. (Porto Torres), in quanto le societa' GEPI  e  SPI
"presenteranno  un'offerta  definitiva  di acquisto congiunta entro i
primi di febbraio 1996";
  Ritenuto opportuno, anche sulla base delle proposte del commissario
liquidatore dell'EFIM, escludere dalla messa in  liquidazione  coatta
amministrativa le societa' indicate dallo stesso commissario;
                              Decreta:
  Ai  sensi e per gli effetti del comma 41 dell'art. 2 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, alle societa' di seguito indicate, controllate
direttamente  o  indirettamente  dall'EFIM  in  liquidazione   coatta
amministrativa,  continuano  ad  applicarsi le disposizioni di cui al
citato decreto-legge  n.  487/1992,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  17  febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed
integrazioni, sino alla data del 31 dicembre 1996:
   Almax Italia S.p.a. - Mori (Trento);
   Alucasa S.p.a. - Roma;
   Alumix S.p.a. - Roma;
   Alures S.c.p.a. - Portoscuso (Cagliari);
   Eurallumina S.p.a. - Portoscuso (Cagliari);
   Sardal S.p.a. - Iglesias (Cagliari);
   Comital S.p.a. - Volpiano (Torino);
   Nuova Comsal S.p.a. - Portoscuso (Cagliari);
   Tubettificio europeo S.p.a. - Lecco (Como);
   Aviofer S.p.a. - Roma;
   Avis S.p.a. - Castellammare di Stabia (Napoli);
   Breda costruzioni ferroviarie S.p.a. - Pistoia;
   Breda fucine meridionali S.p.a. - Bari;
   Bredamenarinibus S.p.a. - Bologna;
   CPA Sud S.p.a. - Pomezia (Roma);
   Cometra S.p.a. - Pace del Mela (Messina);
   Sigma S.p.a. - Milano;
   Cesic S.p.a. - Montalto Uffugo;
   Cesis S.p.a. - Porto Torres.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 gennaio 1996
                                                    Il Ministro: DINI