Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.27 del 2-2-1996)
Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996: e' autorizzata per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Alcamo (Trapani), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 358 ore, corrispondenti a 54 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 11 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Alcamo (Trapani), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 215 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 3 lavoratori, su un organico di 11 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Augusta (Siracusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 658 ore, corrispondenti a 99 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 15 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Augusta (Siracusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 395 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 3 lavoratori, su un organico di 15 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Acireale (Catania), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 408 ore, corrispondenti a 62 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di 6 lavoratori, su un organico di 15 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Acireale (Catania), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 255 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un numero massimo di 8 lavoratori, su un organico di 15 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Palermo-Leonardo da Vinci, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 310 ore, corrispondenti a 47 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 19 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Palerno-Leonardo da Vinci, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 194 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori, su un organico di 19 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Palermo-S. Domenico, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 481 ore di lavoro, corrispondenti a 7,5 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 28 lavoratori, su un organico di 36 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Palermo-S. Domenico, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 289 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 36 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Palermo-Olivuzza, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 223 ore, corrispondenti a 34 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 29 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Palermo-Olivuzza, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 140 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 29 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Palermo-Cordova, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 173 ore, corrispondenti a 26 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 28 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Palermo-Cordova, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 107 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 28 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Castelvetrano (Trapani), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 296 ore, corrispondenti a 45 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 8 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Vittoria (Ragusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 265 ore, corrispondenti a 40 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 20 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Vittoria (Ragusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 159 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 20 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Messina, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 250 ore, corrispondenti a 38 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei contronti di un numero massimo di 28 lavoratori, su un organico di 50 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Messina, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 150 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori, su un organico di 50 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Enna, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 587 ore, corrispondenti a 11,5 ore, articolate su singole settimane lavorative, nei contronti di un numero massimo di 13 lavoratori, su un organico di 22 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Enna, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 367 ore, articolate mediante una riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 7 ore settimanali e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 22 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.