PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 1995
Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 - del testo dell'accordo successivo concordato il 14 novembre 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-FP e UIL-Stato, riguardante le "Tipologie degli orari di lavoro", in riferimento all'art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto "Ministeri" - di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1995, n. 593 - sottoscritto il 16 maggio 1995.(GU n.29 del 5-2-1996)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI); Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale e' stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo .., scuola e universita'; Visti il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 1 dicembre 1994 (supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1994) e il successivo decreto correttivo del 9 febbraio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1995), con i quali si e' provveduto alla "Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593"; Vista la lettera prot. n. 4677 del 20 novembre 1995 (pervenuta il 22 novembre 1995), con la quale l'ARAN, in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo dell'accordo successivo concordato il 14 novembre 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-FP e UIL-Stato, riguardante le "Tipologie degli orari di lavoro", in riferimento all'art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Ministeri" - di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1995, n. 593 - sottoscritto il 16 maggio 1995; Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato, che e' stato inviato unitamente ad una "Relazione illustrativa" dell'articolato, nella quale e' precisato - tra l'altro - che il predetto Accordo successivo e' "senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quello stabilito con il CCNL, tenuto conto che i compensi previsti dall'Accordo fanno integralmente carico sul fondo per la produttivita' collettiva nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del fondo medesimo"; Visto l'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995, il quale, al comma 5, ha stabilito che "al fine di completare la disciplina contrattuale di tutti gli istituti relativi all'orario di lavoro, nel rispetto della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto legislativo n. 29 del 1993, si provvedera' entro il 31 marzo 1995 ad apposita contrattazione"; Visto inoltre, l'art. 2, comma 1, e l'art. 42, comma 3, del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 maggio 1995, i quali prevedono rispettivamente che il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997, per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica, e che "le integrazioni al presente contratto, derivanti dal precedente comma 2, nonche' da ogni altra intesa prevista nel contratto medesimo, non possono comportare costi aggiuntivi, ne' altri oneri a carico delle parti"; Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 e' stato precisato che "per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennita' di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilita', a decorrere dal 1 aprile 1994, con il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469" e che nella citata direttiva del 1 febbraio 1995 e' stata definita, nell'ambito degli indicati stanziamenti di cui alla legge n. 725/1992 "la distribuzione delle risorse tra i singoli contratti collettivi riguardanti i diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria", indicando, in particolare, in lire 413,65 miliardi ed in lire 687,86 miliardi gli specifici stanziamenti destinati, rispettivamente per gli anni 1995 e 1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai "Ministeri", escluso il personale con qualifica dirigenziale; Considerato che il predetto Testo concordato non risulta in generale in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI; Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta dell'accordo successivo in questione e' contenuta entro i limiti delle disponibilita' finanziarie determinate dalla legge n. 725/1994 e dalla direttiva del 1 febbraio 1995 ed entro i limiti gia' definiti con il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Ministeri" sottoscritto il 16 maggio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 novembre 1995, concernente l'"Autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato in precedenza citato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere Franco Frattini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione .. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni .." e ad "esercitare .. ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .. 1) Funzione pubblica"; A nome del Governo; Autorizza ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'accordo successivo concordato il 14 novembre 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-FP e UIL-Stato, riguardante le "Tipologie degli orari di lavoro", in riferimento all'art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto "Ministeri" - di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1995, n. 593 - sottoscritto il 16 maggio 1995. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 30 novembre 1995 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica FRATTINI Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995 Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 1