Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.34 del 10-2-1996)
Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arti grafiche editoriali, con sede in Sassari e unita' di Sassari, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unita', di cui 1 part-time da 25 a 20 ore medie settimanali e 1 part-time da 30 a 25 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 26 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arti grafiche editoriali - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 5 aprile 1993 al 4 luglio 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari e unita' di Sassari, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unita', con turnazioni bisettimanali di squadre composte da 12 operai ciascuna per complessivi 31 lavoratori (29 operai e 2 intermedi), su un organico complessivo di 150 unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14545 del 30 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica costruzioni - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnisol, con sede in Siracusa, unita' di Priolo (Siracusa) e Siracusa, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 34 unita', su un organico complessivo di 36 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnisol - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 27 giugno 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Gentili, con sede in Pisa e unita' nazionali, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 188 unita', su un organico complessivo di 370 unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19348 del 22 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Gentili - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 21 aprile 1994 al 20 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con.Bi. confezioni biancheria, con sede in Cislago (Varese) e unita' di Cislago (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 60 unita', su un organico complessivo di 60 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con.Bi. confezioni biancheria - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 20 aprile 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con.Bi. confezioni biancheria, con sede in Cislago (Varese) e unita' di Cislago (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 74 unita', su un organico complessivo di 79 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con.Bi. confezioni biancheria - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isfa - Industria siciliana fiammiferi ed affini, con sede in Catania e unita' di Catania, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unita', su un organico complessivo di 26 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isfa - Industria siciliana fiammiferi ed affini - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro Italia, con sede in Madone (Bergamo) e unita' di Madone (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 229 unita', di cui 35 lavoratori part-time da 8 mesi lavorativi a 5 mesi lavorativi e 35 lavoratori part-time da 7 mesi lavorativi a 4 mesi lavorativi, su un organico complessivo di 571 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro Italia - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivers-Lee Italia, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unita' di Caronno Pertusella (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unita', su un organico complessivo di 56 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivers-Lee Italia - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bendi Costruzioni, con sede in Forli' e unita' di Forli', per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unita', su un organico complessivo di 24 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bendi Costruzioni - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 12 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effebi, con sede in S. Ippolito (Pesaro) e unita' di S. Ippolito (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unita', su un organico complessivo di 31 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effebi - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1994 al 30 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro dal 1 maggio 1994 Vestro Italia, con sede in Madone (Bergamo) e unita' di Madone (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 223 unita', di cui 38 lavoratori part-time da 8 mesi lavorativi a 5 mesi per 40 ore settimanali e 38 lavoratori part-time da 7 mesi lavorativi a 4 mesi per 40 ore settimanali, su un organico complessivo di 644 unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15018 del 9 maggio 1994 limitatamente al periodo 1 maggio 1994-30 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro dal 1 maggio 1994 Vestro Italia - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1994 al 30 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro dal 1 maggio 1994 Vestro Italia, con sede in Madone (Bergamo) e unita' di Madone (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unita', di cui 2 part-time da 20 a 10 ore medie settimanali e 3 da 25 a 12,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 644 unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14758 del 3 maggio 1994 limitatamente al periodo 1 maggio 1994-30 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro dal 1 maggio 1994 Vestro Italia - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 2 maggio 1994, dipendenti della S.c. a r.l. Lifo, con sede in Agrigento impegnata nei lavori di completamento del programma di attuazione della rete fognante del comune di Licata (Agrigento), cantiere di Agrigento. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 2 agosto 1994 al 1 novembre 1994.