MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
              il trattamento di integrazione salariale
(GU n.34 del 10-2-1996)

   Con  decreto  ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata, per il
periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Arti
grafiche  editoriali,  con sede in Sassari e unita' di Sassari, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 24 unita', di cui 1 part-time da 25 a 20
ore medie settimanali e 1 part-time da 30 a 25 ore medie settimanali,
su un organico complessivo di 26 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Arti  grafiche  editoriali  -  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5  del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con   decreto   ministeriale  19  gennaio  1996,  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 5 aprile  1993  al  4  luglio  1993,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari  e
unita'  di  Sassari,  per  i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 31 unita', con turnazioni
bisettimanali  di  squadre  composte  da  12  operai   ciascuna   per
complessivi  31  lavoratori (29 operai e 2 intermedi), su un organico
complessivo di 150 unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 14545 del 30 marzo 1994.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Meccanica  costruzioni  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Tecnisol, con  sede  in  Siracusa,  unita'  di  Priolo  (Siracusa)  e
Siracusa, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 34 unita', su  un  organico
complessivo di 36 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Tecnisol  -  a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
    Con  decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata, per il
periodo dal 27 giugno 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Istituto Gentili, con sede in Pisa e unita' nazionali, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per  6
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 30 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori pari a 188 unita', su un organico complessivo
di 370 unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 19348 del 22 novembre 1995.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Gentili - a corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  21 aprile 1994 al 20 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Con.Bi. confezioni biancheria, con sede in Cislago (Varese) e  unita'
di  Cislago  (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
60 unita', su un organico complessivo di 60 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Con.Bi. confezioni biancheria - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 gennaio 1994 al 20 aprile 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Con.Bi. confezioni biancheria, con sede in Cislago (Varese) e  unita'
di  Cislago  (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
74 unita', su un organico complessivo di 79 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Con.Bi. confezioni biancheria - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isfa -
Industria  siciliana  fiammiferi  ed  affini,  con  sede in Catania e
unita' di Catania, per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
17 unita', su un organico complessivo di 26 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Isfa  -  Industria   siciliana
fiammiferi  ed  affini  -  a  corrispondere  i  particolari  benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al  successivo  comma  13,
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata, per il
periodo dal 1 ottobre 1994 al 30 settembre  1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro
Italia, con sede in Madone (Bergamo) e unita'  di  Madone  (Bergamo),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a 229 unita', di cui 35  lavoratori
part-time  da  8  mesi lavorativi a 5 mesi lavorativi e 35 lavoratori
part-time da 7 mesi lavorativi a 4 mesi lavorativi,  su  un  organico
complessivo di 571 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Vestro Italia - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata, per il
periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Ivers-Lee Italia, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unita' di
Caronno  Pertusella  (Varese),  per  i  quali  e'  stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
39 unita', su un organico complessivo di 56 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivers-Lee Italia - a corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bendi
Costruzioni, con sede in Forli' e unita' di Forli', per  i  quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  28  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 8 unita', su un organico complessivo  di
24 unita'.
    L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Bendi   Costruzioni   -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti  di  cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  13 dicembre 1994 al 12 dicembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Effebi, con sede in S. Ippolito (Pesaro)  e  unita'  di  S.  Ippolito
(Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unita', su  un  organico
complessivo di 31 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Effebi  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata, per il
periodo dal 1 maggio 1994 al 30 giugno 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro
dal 1 maggio 1994 Vestro Italia,  con  sede  in  Madone  (Bergamo)  e
unita'  di  Madone  (Bergamo),  per  i  quali  e'  stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
223  unita',  di cui 38 lavoratori part-time da 8 mesi lavorativi a 5
mesi per 40 ore settimanali e  38  lavoratori  part-time  da  7  mesi
lavorativi   a  4  mesi  per  40  ore  settimanali,  su  un  organico
complessivo di 644 unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale  n.  15018  del 9 maggio 1994 limitatamente al periodo 1
maggio 1994-30 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro dal 1  maggio  1994  Vestro
Italia  - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e  4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma 13, dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  maggio 1994 al 30 giugno 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro
dal  1  maggio  1994  Vestro  Italia,  con sede in Madone (Bergamo) e
unita' di Madone  (Bergamo),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
17 unita', di cui 2 part-time da 20 a 10 ore medie settimanali e 3 da
25 a 12,5 ore medie settimanali, su un organico  complessivo  di  644
unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14758 del 3 maggio 1994 limitatamente  al  periodo  1
maggio 1994-30 giugno 1994.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Vestro dal 1 maggio 1994 Vestro
Italia - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2
e  4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma 13, dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  19  gennaio  1996,  e'  accertata   la
sussistenza  dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio
1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di  integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 2 maggio
1994, dipendenti della S.c.  a  r.l.  Lifo,  con  sede  in  Agrigento
impegnata  nei  lavori  di  completamento del programma di attuazione
della rete fognante del comune di  Licata  (Agrigento),  cantiere  di
Agrigento.
   A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la proroga
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale in favore dei
predetti lavoratori per il periodo dal 2 agosto 1994  al  1  novembre
1994.