MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 febbraio 1996 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno
giorni.
(GU n.33 del 9-2-1996)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1996;
  Visto l'art. 3, comma 4, della legge  28  dicembre  1995,  n.  551,
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1996,  che  fissa  in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione
dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al  netto  di  quelli  da
rimborsare;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 gennaio 1996
e' pari a 4.576 miliardi;
                              Decreta:
  Per  il  15  febbraio   1996   e'   disposta   l'emissione,   senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari del Tesoro al
portatore a centottantuno giorni con scadenza il 14 agosto 1996  fino
al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1996.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art.  16  puo'  essere  presentata  per  un importo pari a 3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le richieste di acquisto dovranno pervenire  alla  Banca  d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre le ore 13 del giorno 12 febbraio 1996, con  l'osservanza  delle
modalita'   stabilite  negli  articoli  8  e  9  del  citato  decreto
ministeriale 28 dicembre 1995.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 7 febbraio 1996
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO