Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Totocalcio.(GU n.35 del 12-2-1996)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giochi di abilita', previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che dispone che ogni gioco o concorso e' disciplinato da apposito regolamento; Visto l'art. 52 del citato decreto n. 581 del 1951 che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di gioco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 5 luglio 1963) e modificato con decreti ministeriali del 23 dicembre 1965 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 28 febbraio 1966), del 15 gennaio 1971 (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1971), del 10 luglio 1971 (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 27 luglio 1971), del 5 luglio 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 14 luglio 1975), del 29 luglio 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 agosto 1975), del 27 luglio 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 agosto 1976), del 27 dicembre 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 352 del 28 dicembre 1977), del 15 marzo 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 20 marzo 1979), del 9 dicembre 1980 (Gazzetta Ufficiale n. 337 del 10 dicembre 1980), del 31 agosto 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 31 agosto 1981), del 24 giugno 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 12 luglio 1982), del 7 marzo 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 7 marzo 1983), del 10 maggio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 131 del 14 maggio 1983), del 30 giugno 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984), del 15 giugno 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1985), del 19 ottobre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 6 novembre 1985), del 16 dicembre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 27 dicembre 1985), del 9 maggio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1986), del 13 giugno 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986), del 9 ottobre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1987), del 27 settembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1988), del 14 aprile 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1990), del 28 dicembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991), dell'8 settembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1992), e del 31 gennaio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1995); Vista la nota n. 1781 del 23 ottobre 1995, con la quale il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ha proposto di modificare gli articoli 4 e 13 del suddetto regolamento; Ritenuta l'opportunita' di modificare il regolamento suddetto nel senso proposto dal C.O.N.I.; Decreta: Art. 1. 1. Al regolamento del concorso pronostici, denominato "Totocalcio", connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 5 luglio 1963, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 4, e' aggiunto il seguente comma: "La partecipazione al concorso puo' altresi' effettuarsi presso ricevitorie all'uopo autorizzate, con apposite schede denominate 'a caratura' composte da fascicoletti comprendenti ciscuno 5 o 10 cedole, il cui costo unitario e' pari ad un quinto o ad un decimo del valore complessivo della giocata organizzata e convalidata dal ricevitore. Le schede, compilate presso le predette ricevitorie, sono convalidabili con le modalita' di cui al primo comma."; b) all'art. 13, il comma secondo e' sostituito dai seguenti: "I premi di quota unitaria superiore a L. 4.000.000 sono pagati a favore ed a spese del vincitore il cui nome, cognome ed indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. I premi conseguiti su schede a caratura di importo unitario fino a L. 20.000.000 sono pagati dall'ente gestore, previa acquisizione del tagliando-figlia, al titolare della ricevitoria che ha convalidato la giocata, il quale provvedera' a corrisponderli, in quinti o in decimi, a favore e a spese dei vincitori che gli abbiano consegnato le cedole di partecipazione. I premi conseguiti su schede a caratura di importo unitario superiore a L. 20.000.000 sono pagati, in quinti o in decimi, direttamente dall'ente gestore a favore e a spese dei vincitori, previa acquisizione di ciascuna delle cedole da parte dei giocatori.". "In caso di identificazione incerta, di schede anonime e con nomi di fantasia, il vincitore e' tenuto a comunicare all'ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 febbraio 1996 Il Ministro: FANTOZZI