MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 febbraio 1996 

  Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Totocalcio.
(GU n.35 del 12-2-1996)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che
riserva  al   Comitato   olimpico   nazionale   italiano   (C.O.N.I.)
l'esercizio  dei  concorsi  pronostici  e  dei  giochi  di  abilita',
previsti dal decreto legislativo stesso,  quando  sono  connessi  con
manifestazioni  sportive  organizzate  o  svolte  sotto  il controllo
dell'ente predetto;
  Visto l'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
aprile  1951,  n.  581,  che  dispone  che  ogni  gioco o concorso e'
disciplinato da apposito regolamento;
  Visto l'art. 52 del citato decreto n. 581 del 1951 che dispone  che
i  regolamenti  per l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di
gioco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro  delle
finanze;
  Visto   il   regolamento  dei  concorsi  pronostici  a  svolgimento
periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con  altre
manifestazioni  sportive  organizzate o svolte sotto il controllo del
Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (C.O.N.I.),  approvato   con
decreto  ministeriale  del  23  marzo 1963 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.  178  del  5  luglio  1963)  e  modificato  con  decreti
ministeriali  del  23  dicembre 1965 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 28
febbraio 1966), del 15 gennaio 1971 (Gazzetta Ufficiale n. 15 del  20
gennaio  1971),  del 10 luglio 1971 (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 27
luglio 1971), del 5 luglio 1975 (Gazzetta Ufficiale  n.  185  del  14
luglio  1975),  del  29  luglio 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6
agosto 1975), del 27 luglio 1976 (Gazzetta Ufficiale n.  213  del  13
agosto  1976), del 27 dicembre 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 352 del 28
dicembre 1977), del 15 marzo 1979 (Gazzetta Ufficiale n.  78  del  20
marzo  1979),  del  9 dicembre 1980 (Gazzetta Ufficiale n. 337 del 10
dicembre 1980), del 31 agosto 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del  31
agosto  1981),  del  24 giugno 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 12
luglio 1982), del 7 marzo 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 7  marzo
1983),  del  10  maggio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 131 del 14 maggio
1983), del 30 giugno 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 193  del  14  luglio
1984),  del  15  giugno 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno
1985), del 19 ottobre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 6  novembre
1985),  del  16  dicembre  1985  (Gazzetta  Ufficiale  n.  303 del 27
dicembre 1985), del 9 maggio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 113  del  17
maggio  1986),  del  13 giugno 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19
giugno 1986), del 9 ottobre 1987 (Gazzetta Ufficiale n.   242 del  16
ottobre 1987), del 27 settembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1
ottobre  1988),  del 14 aprile 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio 1990), del 28 dicembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 305 del  31
dicembre  1991), dell'8 settembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 234 del
5 ottobre 1992), e del 31 gennaio 1995  (Gazzetta  Ufficiale  n.  158
dell'8 luglio 1995);
  Vista la nota n. 1781 del 23 ottobre 1995, con la quale il Comitato
olimpico  nazionale italiano (C.O.N.I.) ha proposto di modificare gli
articoli 4 e 13 del suddetto regolamento;
  Ritenuta l'opportunita' di modificare il regolamento  suddetto  nel
senso proposto dal C.O.N.I.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al regolamento del concorso pronostici, denominato "Totocalcio",
connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive
organizzate  o  svolte  sotto  il  controllo  del  Comitato  olimpico
nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del
23 marzo 1963, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  178  del  5
luglio  1963,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'art. 4, e' aggiunto il seguente comma:
  "La partecipazione al concorso  puo'  altresi'  effettuarsi  presso
ricevitorie  all'uopo  autorizzate, con apposite schede denominate 'a
caratura' composte  da  fascicoletti  comprendenti  ciscuno  5  o  10
cedole, il cui costo unitario e' pari ad un quinto o ad un decimo del
valore  complessivo  della  giocata  organizzata  e  convalidata  dal
ricevitore. Le schede, compilate presso le predette ricevitorie, sono
convalidabili con le modalita' di cui al primo comma.";
    b) all'art. 13, il comma secondo e' sostituito dai seguenti:
  "I premi di quota unitaria superiore a L. 4.000.000 sono  pagati  a
favore  ed  a  spese  del vincitore il cui nome, cognome ed indirizzo
risultino chiaramente indicati nell'apposito  spazio  a  tergo  della
scheda.  I  premi conseguiti su schede a caratura di importo unitario
fino  a  L.  20.000.000  sono  pagati   dall'ente   gestore,   previa
acquisizione  del tagliando-figlia, al titolare della ricevitoria che
ha convalidato la giocata, il quale provvedera' a corrisponderli,  in
quinti  o in decimi, a favore e a spese dei vincitori che gli abbiano
consegnato le cedole di partecipazione.  I premi conseguiti su schede
a caratura di importo unitario superiore a L. 20.000.000 sono pagati,
in quinti o in decimi, direttamente dall'ente gestore a  favore  e  a
spese  dei vincitori, previa acquisizione di ciascuna delle cedole da
parte dei giocatori.".
  "In caso di identificazione incerta, di schede anonime e  con  nomi
di  fantasia, il vincitore e' tenuto a comunicare all'ente gestore il
nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 febbraio 1996
                                                Il Ministro: FANTOZZI