Determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari di radiologia medica per l'anno 1994.(GU n.35 del 12-2-1996)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede, nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica, che la retribuzione convenzionale da assumere come base per la liquidazione delle rendite sia fissata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti da strutture pubbliche; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 20 luglio 1995, che ha proposto la misura retributiva annua da applicarsi nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica per l'anno 1994; Sentita la Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994; Ritenuta la necessita' di approvare la suddetta retribuzione; Decreta: La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica e' fissata nella seguente misura: per l'anno 1994 ...................... L. 31.629.494 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 1996 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU Il Ministro della sanita' GUZZANTI