CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DELIBERAZIONE 9 gennaio 1996 

  Modificazione   al   regolamento   interno   del   Consiglio  della
magistratura militare.
(GU n.37 del 14-2-1996)

                            IL CONSIGLIO
                     DELLA MAGISTRATURA MILITARE
  Visto il decreto  del  presidente  del  Consiglio  superiore  della
magistratura  in  data  28  settembre 1995 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 230  del  2  ottobre  1995),  con  il
quale,  in  esecuzione della deliberazione adottata da quel Consiglio
in data 20 settembre 1995, dopo  il  terzo  comma  dell'art.  23  del
regolamento  interno  del  Consiglio superiore della magistratura, in
materia di procedura per i trasferimenti e le assegnazioni  di  sedi,
e' stato aggiunto un altro comma;
  Rilevato che l'art. 19 del regolamento interno di questo Consiglio,
approvato  con  deliberazione  del  13 gennaio 1990 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 53 del 5 marzo 1990),  fatti
salvi  alcuni  adattamenti di ordine formale, riproduce il menzionato
art.  23  del  regolamento  interno  del  Consiglio  superiore  della
magistratura,   nel   testo   antecedente  alla  modificazione  sopra
indicata;
  Ritenuto, in particolare, che va condivisa l'esigenza,  evidenziata
nell'approfondito  dibattito  che ha preceduto la menzionata modifica
(e di cui  si  rinviene  ampia  eco  nel  verbale  della  seduta  del
Consiglio superiore della magistratura del 20 settembre, di cui si e'
acquisita  copia),  di  conferire  maggiore  chiarezza alle votazioni
concernenti il conferimento di piu' posti  di  un  medesimo  ufficio,
contestualmente   pubblicati,   limitando  il  confronto  a  proposte
integralmente  alternative  fra  di  loro,  come  tali  doverosamente
motivate,  con esclusione della possibilita', in caso di dissenso, di
presentazione di un semplice emendamento;
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno  adeguare  la   procedura   per   i
trasferimenti  e  le  assegnazioni  di  sedi  a quella cosi' come ora
prevista  per  il  Consiglio  superiore  della  magistratura,   avuto
riguardo  al  disposto  degli  articoli  1,  comma  8, della legge 30
dicembre 1988, n. 561, e 2, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;
                              Delibera
di aggiungere, dopo il quarto  comma  dell'art.  19  del  regolamento
interno del Consiglio della magistratura militare, il seguente comma:
  "4-bis.  Quando  debbono essere assegnati piu' posti di un medesimo
ufficio, contestualmente pubblicati, non sono ammissibili emendamenti
alla  proposta  o  alle   proposte   che   possano   incidere   sulla
individuazione    dei   magistrati   vincitori   del   concorso,   ma
esclusivamente proposte alternative, per la motivazione  delle  quali
il   presidente,  su  richiesta  del  proponente,  puo'  rinviare  la
discussione".
                                Manda
al  presidente   ai   fini   della   pubblicazione   della   presente
deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 9 gennaio 1996
                                                 Il presidente: SGROI