Art. 11, comma 6, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179: assegnazione o vendita degli alloggi fruenti di mutui edilizi agevolati.(GU n.37 del 14-2-1996)
Vigente al: 14-2-1996
Ai signori provveditori regionali alle opere pubbliche All'Associazione bancaria italiana Agli assessori regionali competenti per i programmi di edilizia residenziale pubblica Alla Lega nazionale cooperative e mutue Alla Confederazione cooperative italiane All'Associazione cooperative italiane All'ANCE - Associazione nazionale costruttori edili L'art. 11, comma 6, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni, stabilisce che l'assegnazione o la vendita degli alloggi fruenti dei mutui edilizi agevolati, disciplinati dalla stessa legge e dalle successive leggi che alla medesima fanno rinvio, non puo' aver luogo oltre due anni dalla ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dall'agevolazione. Gli assegnatari e gli acquirenti, o i soggetti operatori che hanno realizzato l'intervento, sono tenuti a produrre all'autorita' competente la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta giorni dall'assegnazione o dalla vendita. L'applicazione di tale disposizione deve essere coordinata con quanto stabilito dall'art. 24, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, secondo il quale, per gli acquirenti e gli assegnatari di abitazioni comprese in programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie finanziate con leggi anteriori che superino i limiti di reddito stabiliti dalle medesime leggi valgono le modalita' di determinazione del reddito previste dall'art. 21 della legge n. 457/1978, con l'applicazione, nel caso in cui rientrino entro i limiti massimi previsti dall'art. 20 della stessa legge n. 457/1978, del tasso del 9 per cento, non soggetto a revisione biennale, con decorrenza dalla prima rata semestrale immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario. Qualora, invece, il reddito dell'acquirente o dell'assegnatario superi anche i limiti in vigore ai sensi dell'art. 20 della legge n. 457/1978, trovera' applicazione, per gli interventi per i quali alla data del 20 agosto 1978 non sia stato effettuato il frazionamento del mutuo, l'art. 23 della medesima legge n. 457/1978. Dalla lettura coordinata delle disposizioni sopra richiamate si evince che il legislatore ha inteso individuare i seguenti momenti procedurali: a) l'applicazione del tasso agevolato di preammortamento, non collegato alle effettive condizioni reddituali dei destinatari delle abitazioni agevolate, deve avere una durata limitata, che comprende il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'intervento e, al massimo, i due anni successivi alla data della sua ultimazione; b) gli assegnatari e gli acquirenti, o i soggetti operatori che hanno realizzato l'intervento, devono produrre all'autorita' competente la documentazione richiesta per l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi entro sessanta giorni dall'assegnazione o dalla vendita; l'art. 11, comma 6, della legge n. 1179/1965 equipara all'atto di vendita il contratto preliminare stipulato a norma dell'art. 1351 del codice civile e lo scrivente Segretariato ha precisato, con la circolare n. 28/C del 10 dicembre 1981, che per l'accertamento della data di assegnazione deve essere considerato il verbale di assegnazione, per le abitazioni realizzate da cooperative, ed il provvedimento di assegnazione, per gli enti pubblici; c) l'autorita' competente provvede ad accertare, attraverso la documentazione ad essa consegnata, oltre al possesso degli altri requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore, il rispetto del limite di reddito previsto dalla legge di finanziamento; da tale accertamento possono derivare le seguenti conseguenze: 1) il limite di reddito e' rispettato, per cui puo' essere confermata, senza soluzioni di continuita', l'agevolazione applicata nel periodo di preammortamento; 2) il limite di reddito previsto dalla legge di finanziamento e successivi aggiornamenti e' superato, ma e' rispettato il limite massimo di reddito in vigore ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge n. 457/1978: al tasso agevolato di preammortamento si sostituisce il tasso agevolato del 9%, con decorrenza "dalla prima rata semestrale con scadenza immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario"; 3) il reddito dell'assegnatario o acquirente risulta superiore al limite massimo di reddito in vigore ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge n. 457/1978: l'acquirente o assegnatario ha il diritto di conservare l'abitazione rimborsando allo Stato l'intero ammontare dei contributi gia' corrisposti agli istituti mutuanti, anche sugli interessi di preammortamento. L'art. 11, comma 6, della legge n. 1179/1965 prescrive che nei due anni successivi alla data di ultimazione dei lavori debba aver luogo l'assegnazione o la vendita e non anche "il relativo frazionamento di mutui", come, invece, espressamente previsto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 457/1978. E', tuttavia, evidente che, qualora anche tale adempimento non fosse considerato, necessariamente conseguente e contemporaneo all'assegnazione o vendita, l'ufficio competente non disporrebbe degli elementi necessari per l'applicazione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 457/1978, ne' dell'art. 23 della stessa legge. Nel primo caso, l'applicazione del tasso agevolato del 9%, dovendo decorrere dalla semestralita' immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale, verrebbe, conseguentemente, lasciata alla discrezione dell'operatore, che, in assenza di un termine per il frazionamento, potrebbe rinviarlo fino alla scadenza dell'ammortamento del mutuo agevolato. Si riprodurrebbe, quindi, la situazione preesistente alla modifica della formulazione del comma 6 dell'art. 11 della legge n. 1179/1965, svuotando di ogni contenuto la formulazione vigente, nella quale, diversamente da quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 457/1978, il legislatore, a conferma dell'intenzione di non consentire differimenti ingiustificati nella definizione della posizione dei singoli destinatari delle abitazioni agevolate, ha attribuito al termine di due anni il carattere di perentorieta', sanzionandolo con la "decadenza dall'agevolazione", ponendo l'assegnatario o acquirente in una posizione analoga a quella in cui verrebbe a trovarsi qualora fosse superato il limite di reddito in vigore ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge n. 457/1978. Per rispettare la volonta' del legislatore quale risulta dal combinato disposto dell'art. 11, comma 6, della legge n. 1179/1965 e dell'art. 24, comma 2, della legge n. 457/1978, il tasso agevolato del 9% deve, pertanto, essere applicato, qualora si verifichino le condizioni previste da quest'ultima disposizione, dalla prima rata semestrale con scadenza immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario se la data di scadenza di tale semestralita' e' compresa nei due anni successivi alla ultimazione dei lavori, ovvero, in caso contrario, dalla prima semestralita' di ammortamento immediatamente successiva alla scadenza di detto termine; in tal modo, il termine massimo di due anni dalla ultimazione dei lavori per beneficiare del tasso agevolato di preammortamento verra' sostanzialmente rispettato. La prima delle due alternative si rende applicabile quando assegnazione o vendita e frazionamento del mutuo, produzione all'autorita' competente della prescritta documentazione, accertamento del possesso dei requisiti soggettivi con la individuazione del tasso agevolato applicabile a ciascuno dei destinatari finali delle abitazioni, emissione del decreto definitivo di concessione del contributo ed accollo del mutuo individuale hanno luogo entro i due anni dalla ultimazione dei lavori; la seconda quando uno o piu' di tali adempimenti, escluso il primo che deve sempre verificarsi entro detto termine, hanno luogo dopo la scadenza dello stesso. Per gli interventi agevolati finanziati con leggi anteriori alla legge n. 457/1978 per i quali, alla data della presente circolare, non sia stato emesso il decreto definitivo di concessione del contributo e non siano ancora decorsi i due anni dalla ultimazione dei lavori, le istruzioni applicative prima indicate trovano immediata applicazione. Per gli stessi interventi, qualora, alla medesima data, non sia stato emesso il decreto definitivo di concessione del contributo e siano gia' scaduti i due anni dall'ultimazione dei lavori, l'applicazione del tasso agevolato del 9%, ove si verifichino le condizioni previste dall'art. 24, comma 2, della legge n. 457/1978, avra', comunque, luogo con decorrenza dalla semestralita' di ammortamento con scadenza immediatamente successiva alla data della presente circolare, con l'obbligo per gli assegnatari ed acquirenti interessati di rimborsare i maggiori contributi erogati all'istituto mutuante. Gli uffici interessati dei provveditorati regionali alle opere pubbliche cui compete l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi ed il rilascio della relativa attestazione, provvederanno alla definizione dell'istruttoria delle pratiche in loro possesso nel minor tempo possibile. I soggetti attuatori degli interventi sono tenuti a fornire agli uffici competenti la eventuale documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria delle singole posizioni entro il termine improrogabile di 90 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata da parte degli stessi uffici: trascorso inutilmente tale termine, il contributo complessivamente concesso per la realizzazione dell'intervento e' diminuito, con decorrenza dalla semestralita' immediatamente successiva, in proporzione al numero degli alloggi per i quali la documentazione richiesta non e' stata prodotta con il conseguente obbligo di restituzione dei contributi fino a quel momento indebitamente percepiti, l'erogazione integrale del contributo verra' ripristinata, ad avvenuto completamento dell'istruttoria delle posizioni degli assegnatari o acquirenti di tutte le abitazioni comprese nell'intervento, con la emissione del decreto definitivo. Gli assegnatari o acquirenti ai quali si rendano applicabili l'art. 23 o l'art. 24, comma 2, della legge n. 457/1978, devono effettuare, il versamento, rispettivamente, dei contributi gia corrisposti agli istituti mutuanti, anche sugli interessi di preammortamento, ovvero dei maggiori contributi corrisposti agli stessi istituti sulla semestralita' di ammortamento a partire dalla quale, secondo le istruzioni della presente circolare, doveva aver luogo l'applicazione del tasso agevolato del 9% e sulle semestralita' successive entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte degli stessi istituti. Trascorso inutilmente il predetto termine, sulle somme non versate decorreranno, dalla data di ciascuna delle erogazioni effettuate all'istituto mutuante, gli interessi di mora calcolati al tasso legale e saranno avviate le procedure esecutive previste dalle disposizioni in vigore. Per gli assegnatari o acquirenti ai quali si renda applicabile l'art. 24, comma 2, della legge n. 457/1978 e che non provvedano al rimborso dei maggiori contributi nel termine loro assegnato, le somme dovute e non versate verranno recuperate, con i relativi interessi di mora, sospendendo l'erogazione del contributo fino a totale compensazione con le stesse somme. A tal fine, gli istituti mutuanti sono invitati a voler comunicare, dietro richiesta degli uffici competenti, l'importo della semestralita' di contributo attribuibile all'alloggio assegnato o venduto all'assegnatario o acquirente inadempiente. Per accelerare la definizione delle posizioni tuttora pendenti, gli istituti mutuanti sono invitati a voler trasmettere allo scrivente Segretariato l'elenco di tutti i mutui per i quali sia stato loro concesso il contributo ai sensi di leggi anteriori alla legge n. 457/1978 (legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 72, legge 27 maggio 1975, n. 166, e legge 8 agosto 1977, n. 513, art. 10) e che non risultino ancora frazionati con l'attribuzione a ciascun mutuo individuale del tasso agevolato definitivo. Il segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale FONTANA