Determinazione delle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Pontedera.(GU n.39 del 16-2-1996)
IL DIRETTORE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione; Visti gli articoli 3, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, e successive modificazioni; Ritenuta la necessita' di stabilire ai sensi dell'art. 714-bis del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonche' il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Pontedera; Considerato, altresi', che occorre indicare se l'aeroporto e' aperto o meno al traffico strumentale e notturno; Decreta: Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Pontedera come segue: direzione di atterraggio: 67 - 247; lunghezza di atterraggio: m 1.130; livello medio dell'aeroporto: m 12,9 s.l.m.; livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: testata 07: m 12,6 s.l.m.; testata 25: m 13,2 s.l.m. L'aeroporto non e' aperto al traffico strumentale e notturno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 25 gennaio 1996 Il direttore generale: PUGLIESE