Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.42 del 20-2-1996)
Con decreto ministeriale 29 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi - Gruppo Italcementi, con sede in Bergamo e Centrale elettrica di Olmo al Brembo (Bergamo), Centrale elettrica di Villa di Serio (Bergamo), Officina elettromeccanica di Bergamo, Officina meccanica di Alzano Lombardo (Bergamo) e sede centrale di Bergamo, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 13 settembre 1995 al 12 marzo 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 13 marzo 1996 al 22 settembre 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995, della ditta S.r.l. Ruffoni & Zoppi, con sede in Baveno (Novara) e unita' di Baveno (Novara). Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995, favorevole e successiva presa d'atto del comitato tecnico del 12 gennaio 1996. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ruffoni & Zoppi, con sede in Baveno (Novara) e unita' di Baveno (Novara), per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1995 con decorrenza 9 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996: 1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 dicembre 1995 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unita' di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna per il periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 19 marzo 1995; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 dicembre 1995 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unita' di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna per il periodo dal 19 settembre 1995 al 18 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 19 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 febbraio 1996, della ditta S.r.l. P.Z.I. Prefabbricati Zootecnici Industriali, con sede in Muros (Sassari) e unita' di Muros (Sassari). Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. P.Z.I. Prefabbricati Zootecnici Industriali, con sede in Muros (Sassari) e unita' di Muros (Sassari), per il periodo dal 27 aprile 1995 al 19 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 3 maggio 1995 con decorrenza 20 febbraio 1995. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Inecoma, con sede in Casagiove (Caserta) e unita' di Casagiove (Caserta) e Dragoni (Caserta). Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Inecoma, con sede in Casagiove (Caserta) e unita' di Casagiove (Caserta) e Dragoni (Caserta) per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 10 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 22 novembre 1994 al 21 novembre 1995, della ditta S.p.a. Comerint, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 22 novembre 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Comerint, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 22 novembre 1994 al 21 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 22 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1994 all'8 giugno 1995, della ditta S.p.a. Nuova Comsal, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unita' di Portoscuso (Cagliari). Parere comitato tecnico del 31 ottobre 1995, favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993, con effetto dal 9 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Comsal, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unita' di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 19728/1. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993, con effetto dal 9 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Comsal, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unita' di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dall'11 aprile 1995 all'8 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 4 maggio 1994 al 3 maggio 1995, della ditta S.p.a. Pizzi, con sede in Borgosesia (Vercelli) e unita' di Borgosesia (Vercelli). Parere comitato tecnico del 30 novembre 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pizzi, con sede in Borgosesia (Vercelli) e unita' di Borgosesia (Vercelli), per il periodo dal 4 maggio 1994 al 3 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 4 maggio 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pizzi, con sede in Borgosesia (Vercelli) e unita' di Borgosesia (Vercelli), per il periodo dal 4 novembre 1994 al 3 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 4 novembre 1994; 5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 29 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Sottrici Binda, con sede in Olgiate Olona (Varese) e unita' di Besozzo (Varese), Conca Fallata (Milano), Crevacuore (Vercelli), deposito di Roma, deposito in Settimo Torinese (Torino), Tirano (Sondrio), ufficio e unita' di Olgiate Olona (Varese), per il periodo dal 29 novembre 1994 al 28 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 29 novembre 1994; 6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 29 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Sottrici Binda, con sede in Olgiate Olona (Varese) e unita' di Besozzo (Varese), Conca Fallata (Milano), Crevacuore (Vercelli), deposito di Roma, deposito in Settimo Torinese (Torino), Tirano (Sondrio), ufficio e unita' di Olgiate Olona (Varese), per il periodo dal 29 maggio 1995 al 28 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 29 maggio 1995; 7) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 marzo 1995 con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzificio di Parabiago Mario Re De Paolini, con sede in Parabiago (Milano) e unita' e uffici di Parabiago (Milano) per il periodo dall'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1995 con decorrenza 8 maggio 1995; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1994 al 7 maggio 1995, della ditta S.p.a. Paolo Gavinelli, con sede in Bellinzago Novarese (Novara) e unita' di Bellinzago Novarese (Novara). Parere comitato tecnico del 30 novembre 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Paolo Gavinelli, con sede in Bellinzago Novarese (Novara) e unita' di Bellinzago Novarese (Novara) per il periodo dall'8 novembre 1994 al 7 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 8 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996: 1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 marzo 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'11 marzo 1995 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Technogenetics, con sede in Milano e unita' di Cassina De Pecchi (Milano) per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994; 2) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 13 giugno 1995 al 12 giugno 1996, della ditta S.p.a. Iafil Industria Ambrosiana Filati, con sede in Milano e unita' di Gattinara (Vercelli) e Milano. Parere comitato tecnico del 22 novembre 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Iafil Industria Ambrosiana Filati, con sede in Milano e unita' di Gattinara (Vercelli) e Milano per il periodo dal 13 giugno 1995 al 12 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 1 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1995; 3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 13 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iafil Industria Ambrosiana Filati, con sede in Milano e unita' di Gattinara (Vercelli) e Milano per il periodo dal 13 dicembre 1995 al 12 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1995 con decorrenza 13 dicembre 1995; 4) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 febbraio 1996, della ditta S.p.a. C.P.C. Italia, con sede in Milano e unita' di Calderara di Reno (Bologna), Cinisello Balsamo (Milano), Nogara (Verona) e Sanguinetto (Verona). Parere comitato tecnico del 22 novembre 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.P.C. Italia, con sede in Milano e unita' di Calderara di Reno (Bologna), Cinisello Balsamo (Milano), Nogara (Verona) e Sanguinetto (Verona) per il periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza 20 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 marzo 1997, della ditta S.p.a. C.G.E. - dal 30 giugno 1995: GE - Power Controls Italia, con sede in Milano e unita' di Grugliasco (Torino), Milano e Rovato (Brescia). Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.E. - dal 30 giugno 1995: GE - Power Controls Italia, con sede in Milano e unita' di Grugliasco (Torino), Milano e Rovato (Brescia), per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1995 con decorrenza 6 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996: 1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 28 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.M.I. Industrie Cantieri Metallurgici Italiani - Gruppo Ilva, con sede in Napoli e unita' di Napoli per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1994 con decorrenza 1 agosto 1994; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 1 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.M.I. Industrie Cantieri Metallurgici Italiani - Gruppo Ilva, con sede in Napoli e unita' di Genova per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1994 con decorrenza 1 luglio 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 agosto 1995, della ditta S.p.a. Esseti Farmaceutici, con sede in Napoli e unita' di S. Giorgio a Cremano (Napoli). Parere comitato tecnico del 29 novembre 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Esseti Farmaceutici, con sede in Napoli e unita' di S. Giorgio a Cremano (Napoli), per il periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 20 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con effetto dal 28 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. M.E.M., con sede in Casavatore (Napoli) e unita' di Casavatore (Napoli) per il periodo dal 28 settembre 1994 al 27 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1994 con decorrenza 28 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 maggio 1995, n. 17544/5; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995, della ditta S.r.l. Officine Meccaniche Gelesi, con sede in Gela (Caltanissetta) e unita' di Gela (Caltanissetta). Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Officine Meccaniche Gelesi, con sede in Gela (Caltanissetta) e unita' di Gela (Caltanissetta) per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1995 con decorrenza 1 dicembre 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Officine Meccaniche Gelesi, con sede in Gela (Caltanissetta) e unita' di Gela (Caltanissetta) per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 1 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.c. a r.l. Contessa 3 C, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unita' di stabilimento e ufficio in Valfabbrica (Perugia). Parere comitato tecnico del 28 novembre 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Contessa 3 C, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unita' di stabilimento e ufficio in Valfabbrica (Perugia) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Contessa 3 C, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unita' di stabilimento e ufficio in Valfabbrica (Perugia) per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 1 luglio 1995; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 luglio 1994 al 30 giugno 1995, della ditta S.r.l. Micropali, con sede in Apricena (Foggia) e unita' di Apricena (Foggia). Parere comitato tecnico del 28 novembre 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Micropali, con sede in Apricena (Foggia) e unita' di Apricena (Foggia) per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, della ditta S.c. a r.l. Cantina e Oleificio sociale di Lizzano "Luigi Ruggieri", con sede in Lizzano (Taranto) e unita' di Lizzano (Taranto). Parere comitato tecnico del 28 novembre 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.c. a r.l. Cantina e Oleificio Sociale di Lizzano "Luigi Ruggieri", con sede in Lizzano (Taranto) e unita' di Lizzano (Taranto) per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con decorrenza 27 giugno 1994; 5) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996, della ditta S.r.l. Sarda Recapiti, con sede in Cagliari e unita' di Cagliari e Sassari. Parere comitato tecnico del 28 novembre 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sarda Recapiti, con sede in Cagliari e unita' di Cagliari e Sassari, per il periodo dal 1 aprile 1995 al 30 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1995 con decorrenza 1 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Consorzio industriale Sivim, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico del 28 novembre 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Consorzio Industriale Sivim, con sede in Milano e unita' di Milano per il periodo dal 22 febbraio 1995 al 22 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 1 marzo 1995 con decorrenza 23 gennaio 1995. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993; 7) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 22 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Consorzio Industriale Sivim, con sede in Milano e unita' di Milano per il periodo dal 23 luglio 1995 al 22 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1995 con decorrenza 23 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavicondor, con sede in Piano Tavola (Catania) e unita' di Piano Tavola (Catania), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 3 agosto 1995 al 2 febbraio 1996. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Sarc.Co.M.I., con sede in Sarroch (Cagliari) e unita' di Sarroch (Cagliari) per il periodo dal 18 febbraio 1995 al 17 agosto 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 18 agosto 1995 al 12 febbraio 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unita' di Avellino, Barletta (Bari), Foggia, Potenza e Salerno per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unita' di Arbatax (Nuoro), per il periodo dal 18 settembre 1995 al 17 marzo 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 18 marzo 1996 al 17 settembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unita' di Arbatax (Nuoro), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 18 settembre 1994 al 17 marzo 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 18 marzo 1995 al 17 settembre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Meccanica, con sede in Cagliari e unita' di Villacidro (Cagliari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 3 agosto 1995 al 2 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.S. Fabbricazione Macchine Utensili Gruppo Mandelli, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 agosto 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Omnibus, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 12 novembre 1995 all'11 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dall'8 marzo 1995 all'11 aprile 1995, della ditta S.p.a. Compagnia Editoriale Piemmei Ed. "La Voce", con sede in Milano e unita' di Milano e Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia Editoriale Piemmei Ed. "La Voce", con sede in Milano e unita' di Milano e Roma per il periodo dall'8 marzo 1995 all'11 aprile 1995. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 12 aprile 1995 al 7 marzo 1997, della ditta S.p.a. Compagnia Editoriale Piemmei Ed. "La Voce", con sede in Milano e unita' di Milano e Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia Editoriale Piemmei Ed. "La Voce", con sede in Milano e unita' di Milano e Roma per il periodo dal 12 aprile 1995 all'11 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1996, della ditta S.r.l. Editrice Telestampa Sud, con sede in Vituliano (Benevento) e unita' di Vituliano (Benevento). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editrice Telestampa Sud, con sede in Vituliano (Benevento) e unita' di Vituliano (Benevento) per il periodo dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995, con esclusione lavoratori in C.F.L. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 maggio 1995 al 31 ottobre 1995, con esclusione lavoratori in C.F.L. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Me. Edizioni Meridionali, con sede in Napoli e unita' di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Roma e Salerno per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996. Con decreto ministeriale 29 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti dalla S.a.s. Armafer del dott. Michele Morelli & C., con sede in Lecce e unita' di Campobasso e Caserta, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 7 novembre 1995 al 6 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 7 maggio 1996 al 6 novembre 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unita' di Modena, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 agosto 1995 all'8 ottobre 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 giugno 1995, n. 17883/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unita' di Modena, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 ottobre 1995 al 5 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Papa Withforce, con sede in Cormano (Milano) e unita' di Cormano (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 aprile 1995 al 21 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. 3 Jeans, con sede in Umbertide (Perugia) e unita' di Umbertide (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 ottobre 1995 al 18 aprile 1996. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 19 aprile 1996 al 18 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siel, con sede in Potenza e unita' di Potenza, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1995 al 1 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 2 dicembre 1995 al 1 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardella Impianti Sistemi Industriali, con sede in Serra Ricco' (Genova) e unita' di Serra Ricco' (Genova), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 aprile 1995 al 12 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 13 ottobre 1995 al 12 aprile 1996. I periodi di cui sopra sono autorizzati, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.