Assegnazione dei beni di proprieta' della soppressa Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ubicati nella regione Marche.(GU n.44 del 22-2-1996)
Con decreto 6 novembre 1995 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Marche, e' stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere competenti per territorio del bene immobile, adibito a compiti prevalentemente sanitari, di proprieta' della soppressa Opera nazionale per gli invalidi di guerra nonche', mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo allocati nel suddetto immobile ed in quelli, utilizzati per attivita' sanitaria, assunti in locazione dall'Ente nella medesima regione. Il trasferimento dei suddetti beni verra' effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.