MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 14 febbraio 1996 

  Esclusione  dalle misure di controllo sul commercio previste per le
sostanze  stupefacenti  e  psicotrope   di   preparazioni   per   uso
diagnostico  in  vitro  (reagenti  e  calibratori)  che contengono le
stesse sostanze in quantita' non superiori a 5 mg nel  sistema  posto
in commercio.
(GU n.45 del 23-2-1996)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  l'art. 113, comma 2, lettera b), del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza, approvato con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  che  attribuisce  ai servizi
pubblici    regionali    per    l'assistenza    socio-sanitaria    ai
tossicodipendenti l'esecuzione dei controlli clinici e di laboratorio
necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;
  Visto l'art. 120, comma 1, dello stesso testo unico che consente al
tossicodipendente   di   chiedere   ai  servizi  pubblici  di  essere
sottoposto ad accertamenti diagnostici;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  12  luglio  1990,  n.   186,
concernente   la   determinazione   delle  procedure  diagnostiche  e
medico-legali;
  Visto l'art. 13, comma 5, del citato testo unico che prevede che il
Ministro della sanita', con proprio decreto, con le stesse  modalita'
adottate  per  l'inserimento nelle tabelle, dispone in accordo con le
convenzioni internazionali in  materia  di  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope,  l'esclusione  da  una o da alcune misure di controllo di
quelle preparazioni che,  per  la  loro  composizione  qualitativa  e
quantitativa,  non  possono trovare un uso diverso da quello cui sono
destinate;
  Vista la nota verbale n. NAR/CL11/1984 con la quale  il  segretario
generale  delle  Nazioni  Unite  informa che il Consiglio economico e
sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha confermato la risoluzione  n.
1  (S-VIII)  adottata  durante  l'VIII  sessione  straordinaria della
commissione degli stupefacenti in cui e' stato deciso che i  reagenti
dei  diagnostici  in  vitro, i tamponi di pH e gli standard analitici
contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope possono essere esentati
dalle disposizioni degli articoli 10 e 12 della Convenzione del 1971;
  Preso  atto  che  l'Organo  internazionale   di   controllo   degli
stupefacenti,  nel proprio rapporto del 1992, si e' espresso a favore
della esenzione nei riguardi dei preparati diagnostici dai  controlli
e dalla autorizzazione di importazione e di esportazione, considerato
che  la  quantita'  delle  droghe  presenti  e  la  composizione  dei
preparati sono tali che non si puo'  riestrarre  la  droga  in  forma
farmacologicamente attiva che potrebbe presentare un potenziale abuso
o costituire un rischio per la salute pubblica;
  Accertato  che  i  preparati ad uso diagnostico in vitro contengono
sostanze stupefacenti e psicotrope in  concentrazioni  non  superiori
allo 0,05% e comunque in quantita' totale nel sistema di reagenti non
superiore  a  0,005 g; che la loro composizione qualitativa non rende
possibile il recupero degli stupefacenti e  sostanze  psicotrope  ivi
contenuti  e  che,  comunque,  l'operazione  qualora  realizzabile in
ipotesi, non sarebbe economicamente conveniente;
  Ritenuto pertanto che tali prodotti non sono suscettibili di un uso
diverso da quello cui sono destinati;
  Riconosciuto  che  l'uso  di  tali  preparati e' indispensabile per
l'accertamento degli stati di tossicodipendenza  e  per  i  controlli
durante i trattamenti farmacologici;
  Ritenuto  che  la  diffusione e l'impiego di tali preparati debbano
essere opportunamente agevalati e favoriti;
  Sentito il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanita'  in
data 16 febbraio 1995;
  Sentito  il  parere  favorevole  del Consiglio superiore di sanita'
espresso nella seduta dell'11 aprile 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai preparati ad uso diagnostico in vitro (reagenti e calibratori
degli strumenti) contenenti stupefacenti  e  sostanze  psicotrope  in
concentrazioni  non  superiori  allo  0,05% e in quantita' totale nel
sistema non superiore a  g  0,005  non  si  applicano  le  misure  di
controllo  previste  dagli articoli 38, comma 1; 50, comma 3; 51; 52,
commi 1, 2, 3, 4; 60, commi 1 e 2, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 febbraio 1996
                                            Il Ministro della sanita'
                                                     GUZZANTI
Il Ministro di grazia e giustizia
               DINI