Esclusione dalle misure di controllo sul commercio previste per le sostanze stupefacenti e psicotrope di preparazioni per uso diagnostico in vitro (reagenti e calibratori) che contengono le stesse sostanze in quantita' non superiori a 5 mg nel sistema posto in commercio.(GU n.45 del 23-2-1996)
IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 113, comma 2, lettera b), del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che attribuisce ai servizi pubblici regionali per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti l'esecuzione dei controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza; Visto l'art. 120, comma 1, dello stesso testo unico che consente al tossicodipendente di chiedere ai servizi pubblici di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici; Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1990, n. 186, concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali; Visto l'art. 13, comma 5, del citato testo unico che prevede che il Ministro della sanita', con proprio decreto, con le stesse modalita' adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone in accordo con le convenzioni internazionali in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che, per la loro composizione qualitativa e quantitativa, non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate; Vista la nota verbale n. NAR/CL11/1984 con la quale il segretario generale delle Nazioni Unite informa che il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha confermato la risoluzione n. 1 (S-VIII) adottata durante l'VIII sessione straordinaria della commissione degli stupefacenti in cui e' stato deciso che i reagenti dei diagnostici in vitro, i tamponi di pH e gli standard analitici contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope possono essere esentati dalle disposizioni degli articoli 10 e 12 della Convenzione del 1971; Preso atto che l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti, nel proprio rapporto del 1992, si e' espresso a favore della esenzione nei riguardi dei preparati diagnostici dai controlli e dalla autorizzazione di importazione e di esportazione, considerato che la quantita' delle droghe presenti e la composizione dei preparati sono tali che non si puo' riestrarre la droga in forma farmacologicamente attiva che potrebbe presentare un potenziale abuso o costituire un rischio per la salute pubblica; Accertato che i preparati ad uso diagnostico in vitro contengono sostanze stupefacenti e psicotrope in concentrazioni non superiori allo 0,05% e comunque in quantita' totale nel sistema di reagenti non superiore a 0,005 g; che la loro composizione qualitativa non rende possibile il recupero degli stupefacenti e sostanze psicotrope ivi contenuti e che, comunque, l'operazione qualora realizzabile in ipotesi, non sarebbe economicamente conveniente; Ritenuto pertanto che tali prodotti non sono suscettibili di un uso diverso da quello cui sono destinati; Riconosciuto che l'uso di tali preparati e' indispensabile per l'accertamento degli stati di tossicodipendenza e per i controlli durante i trattamenti farmacologici; Ritenuto che la diffusione e l'impiego di tali preparati debbano essere opportunamente agevalati e favoriti; Sentito il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 16 febbraio 1995; Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta dell'11 aprile 1995; Decreta: Art. 1. 1. Ai preparati ad uso diagnostico in vitro (reagenti e calibratori degli strumenti) contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope in concentrazioni non superiori allo 0,05% e in quantita' totale nel sistema non superiore a g 0,005 non si applicano le misure di controllo previste dagli articoli 38, comma 1; 50, comma 3; 51; 52, commi 1, 2, 3, 4; 60, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 1996 Il Ministro della sanita' GUZZANTI Il Ministro di grazia e giustizia DINI