Modificazioni ed integrazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994. (Deliberazione n. 9791).(GU n.46 del 24-2-1996)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio1994 e le successive modifiche ed integrazioni; Considerata l'opportunita' di introdurre modalita' apposite di negoziazione telematica per i "contratti a premio a contante" disciplinati dalla delibera n. 9790 del 13 febbraio 1996; Delibera: Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori citato in premessa e' modificato ed integrato come segue: 1. Dopo la lettera q) dell'art. 2 sono aggiunte le seguenti lettere: " r) 'mercato telematico per la negoziazione dei contratti a premio a contante' (MPR) designa il sistema di negoziazione avente ad oggetto contratti a premio di cui alla delibera n. 9790 del 13 febbraio 1996; s) 'premio' designa il prezzo della facolta' oggetto del contratto a premio a contante; t) 'base' designa, il prezzo, stabilito nel contratto a premio a contante, al quale viene regolata la compravendita in caso di esercizio della facolta'; u) 'serie' designa i contratti a premio a contante relativi al medesimo valore mobiliare sottostante, che attribuiscono la medesima facolta' e che hanno la stessa base e scadenza.". 2. Dopo l'art. 94 e' inserito il seguente titolo: " TITOLO IX MERCATO TELEMATICO PER LA NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI A PREMIO A CONTANTE (MPR). Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 95. Funzioni del sistema 1. Il sistema consente agli operatori autorizzati la negoziazione di contratti a premio 'Dont', 'Put', 'Stellage', 'Strap' e 'Strip' i cui valori mobiliari sottostanti sono azioni, obbligazioni convertibili, warrant quotati in borsa e diritti di opzione ivi negoziati. 2. Il sistema visualizza un book di negoziazione per le sole serie per le quali sia stata immessa almeno una proposta di negoziazione. Capo II FASI DELLA NEGOZIAZIONE Art. 96. Fase di sottoscrizione 1. Nella fase di sottoscrizione gli operatori autorizzati possono: a) immettere, modificare e cancellare proposte di negoziazione sia in conto proprio che in conto terzi; b) sottoscrivere, con le modalita' previste nell'art. 100, proposte di negoziazione dando luogo alla conclusione dei contratti. Art. 97. Fase di chiusura 1. Nella fase di chiusura il sistema inibisce l'accesso alle funzioni di negoziazione e cancella le proposte di negoziazione ineseguite totalmente o parzialmente. Capo III MODALITA' DI NEGOZIAZIONE Art. 98. Tipologia di proposta di negoziazione 1. Possono essere immesse nel sistema esclusivamente proposte 'con limite di prezzo' per esecuzione alle condizioni di prezzo specificate. Le proposte immesse restano visualizzate, se non eseguite totalmente o parzialmente, sino alla cancellazione da parte dell'operatore proponente oppure sino al termine della seduta nella quale la proposta e' stata immessa. 2. Per ciascuna serie la base indicata nella proposta deve rispettare lo scarto minimo stabilito dall'organo di controllo nelle norme di attuazione. Art. 99. Modalita' di ordinamento delle proposte 1. Per ciascuna serie il sistema provvede, a seguito di una immissione, modifica o cancellazione di proposta o alla conclusione di un contratto, ad ordinare le proposte stesse in un apposito book in ordine di prezzo decrescente per le compere e crescente per le vendite e, a parita' di prezzo, in relazione alla priorita' temporale di immissione. Art. 100. Modalita' di conclusione dei contratti 1. Il sistema consente agli operatori autorizzati di sottoscrivere, mediante applicazione, le proposte esposte sul book e conclude automaticamente, per ogni proposta sottoscritta, il relativo contratto. La quantita' della proposta sottoscritta e' pari alla quantita' visualizzata della proposta esposta, salvo che l'operatore in applicazione non specifichi una quantita' minore, comunque non inferiore al lotto minimo di contrattazione. Nel caso di sottoscrizione contemporanea di piu' proposte, la quantita' che viene sottoscritta e' pari alla somma delle quantita' visualizzate delle proposte selezionate fatta salva la possibilita' di sottoscrivere parzialmente la quantita' dell'ultima proposta selezionata. 2. La sottoscrizione avviene rispettando l'ordinamento delle proposte secondo la priorita' di prezzo e di tempo di immissione. 3. Il sistema consente, tramite apposita funzione, l'immissione di contratti conclusi con una controparte predeterminata a condizione che il prezzo di esecuzione del contratto sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in compera ed in vendita presenti sul mercato al momento dell'immissione. Capo IV INFORMAZIONI AGLI OPERATORI Art. 101. Informazioni nella fase di sottoscrizione 1. Nella fase di sottoscrizione gli operatori autorizzati possono prendere visione di tutte le proposte presenti sul book relative a ciascuna serie suddivise tra proposte in compera ed in vendita. 2. Il sistema rende disponibili agli operatori autorizzati almeno le seguenti informazioni: tipo premio; scadenza; base; prezzo di riferimento, di cui all'art. 49, del valore mobiliare sottostante; prezzo e quantita' dell'ultimo contratto concluso ed ora di conclusione; quantita' totali in compera ed in vendita; ora di elaborazione richiesta. 3. Il sistema consente inoltre agli operatori autorizzati di prendere visione delle seguenti informazioni elaborate dal sistema: sintesi proprie proposte per singolo valore mobiliare sottostante; sintesi propri contratti per singolo valore mobiliare. Capo VI INFORMAZIONI AL PUBBLICO Art. 102. Informativa nella fase di sottoscrizione 1. Nella fase di sottoscrizione il sistema telematico fornisce al pubblico, ad intervalli di tempo determinati e per ciascuna serie, almeno le seguenti informazioni: prezzo e quantita' dell'ultimo contratto concluso ed ora di conclusione; prezzo e quantita' della migliore proposta in acquisto e della migliore proposta in vendita. 2. Al termine della fase di sottoscrizione il sistema rende inoltre disponibili per ciascuna serie le seguenti informazioni: prezzo medio ponderato relativo all'intera quantita' trattata; quantita' scambiata nella seduta; numero di contratti conclusi nella seduta; prezzo minimo e massimo della seduta. Art. 103. Listino ufficiale di borsa 1. Il modello di listino ufficiale espone per ogni serie almeno le informazioni indicate all'art. 102, comma 2. Capo VII FUNZIONI DI SUPERVISIONE Art. 104. Controlli automatici della regolarita' delle contrattazioni 1. La Consob determina, con le norme di attuazione di cui all'art. 106, le condizioni generali di negoziazione richieste per il controllo automatico da parte del sistema della regolarita' delle negoziazioni. Art. 105. Interventi sullo svolgimento delle contrattazioni 1. In tutte le fasi della seduta l'organo di controllo, sulla base dei provvedimenti adottati sul mercato del valore mobiliare sottostante, sospende o riammette le contrattazioni a premio sui valori mobiliari interessati. 2. La Consob puo' anche procedere alla temporanea sospensione di un operatore autorizzato sia su richiesta di quest'ultimo sia quando detta sospensione si renda necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle contrattazioni sul mercato telematico per la negoziazione dei contratti a premio a contante (MPR) sia nel caso in cui un analogo provvedimento abbia interessato l'operatore sul mercato sottostante. 3. La Consob puo' disporre entro il termine della stessa seduta di borsa, su concorde richiesta motivata dagli operatori contraenti, la cancellazione di contratti conclusi tramite il sistema telematico per la negoziazione dei contratti a premio a contante (MPR). TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 106. Norme di attuazione 1. Con apposita delibera la Consob stabilisce le norme di attuazione del presente regolamento.". 3. Nelle disposizioni sottoelencate, le parole "all'art. 84" sono sostituite con le parole "all'art. 106": art. 30, comma 2; art. 31, comma 2; art. 61, comma 1. 4. La presente delibera entrera' in vigore dal 19 febbraio 1996 e sara' inviata al Consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso. Essa sara' altresi' pubblicata nel bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 febbraio 1995 Il presidente: BERLANDA