Proroga del termine di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, per le aree comprese nel comune di Chioggia.(GU n.46 del 24-2-1996)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 8 novembre 1991, n. 360, recante: "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia"; Visto l'art. 3 della suddetta legge n. 360/1991, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, che al comma 1 dispone: " .. Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine e' prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza"; Vista la motivata richiesta di proroga formulata dal sindaco del comune di Chioggia con nota 19 dicembre 1995, n. 57668; Considerato che sussistono le condizioni per prorogare il termine di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, per un periodo di dodici mesi; Decreta: Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, come modificato dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 961, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e' prorogato al 31 dicembre 1996, per le aree comprese nel comune di Chioggia. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 gennaio 1996 Il Ministro: BARATTA Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1996 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 56