MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 4 gennaio 1996 

  Proroga del termine di cui all'art.  3,  comma  1,  della  legge  8
novembre 1991, n. 360, per le aree comprese nel comune di Chioggia.
(GU n.46 del 24-2-1996)

                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista la legge  8  novembre  1991,  n.  360,  recante:  "Interventi
urgenti per Venezia e Chioggia";
  Visto  l'art.  3  della suddetta legge n. 360/1991, come modificato
dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31  maggio 1995, n. 206, che al comma 1
dispone: " .. Perdurando i predetti fenomeni di esodo e  degrado,  su
richiesta  motivata  del  sindaco del comune interessato, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, il termine e' prorogato annualmente
fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza";
  Vista la motivata richiesta di proroga formulata  dal  sindaco  del
comune di Chioggia con nota 19 dicembre 1995, n. 57668;
  Considerato  che  sussistono le condizioni per prorogare il termine
di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360,  per
un periodo di dodici mesi;
                              Decreta:
  Il  termine del 31 dicembre 1995, di cui all'art. 3, comma 1, della
legge 8 novembre 1991, n. 360, come modificato dal  decreto-legge  29
marzo  1995,  n.  961,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31
maggio 1995, n. 206, e' prorogato al 31 dicembre 1996,  per  le  aree
comprese nel comune di Chioggia.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 4 gennaio 1996
                                                 Il Ministro: BARATTA
Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1996
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 56